Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la Banca Alfa aveva erogato a Tizio e Caia l’importo di euro 250.000, per l’acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni.
L’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell’istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante.
La redazione.
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Prime riflessioni
Per individuare le possibili azioni della cliente Alfa, si ritiene doveroso esaminare la disciplina del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 ss. c.c., precisandosi, tuttavia, che la Banca ben potrà aggredire il bene immobile de quo, sulla base delle considerazioni che verranno di seguito espresse.
A) Natura del fondo patrimoniale (cenni)
In primo luogo, si sottolinea che per “fondo patrimoniale” s’intende, come noto, un regime patrimoniale integrativo destinato alla specifica tutela dei bisogni della famiglia, afferente al genus dei patrimoni separati e destinati a una specifica finalità.
La giurisprudenza ha chiarito che con la costituzione di un fondo patrimoniale si determina esclusivamente un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinchè con i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi (Cass. Civ. 15297/2000). La legge, inoltre (art. 170 c.c.) precisa, per quanto qui interessa, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
B) Incidenza nei confronti dei creditori (cenni)
Ciò premesso, occorre determinare se il fondo patrimoniale in questione sia o meno opponibile alla Banca Alfa. La risposta al suddetto interrogativo assume rilevanza decisiva, in quanto nella prima (e meno favorevole) ipotesi la Banca sarebbe costretta ad esperire un’azione revocatoria ordinaria per sentir dichiarare l’inefficacia relativa dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Nell’altra (e più favorevole) ipotesi, invece, la Banca ben potrebbe direttamente agire in executivis per tutelare le proprie ragioni creditorie.
Alla luce delle peculiarità della vicenda, tuttavia si ritiene che la Banca possa procedere direttamente con un’azione esecutiva in quanto il bene immobile oggetto del fondo patrimoniale de quo era gravato da ipoteca sin dal 2006.
Ha, infatti, chiarito la Cassazione (n. 933 del 2012) che, in presenza di un’ipoteca iscritta precedentemente alla data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio negli appositi registri dello stato civile, la costituzione del fondo è inefficace nei confronti del creditore ipotecario anche laddove il pignoramento immobiliare sia successivo alla predetta annotazione, atteso che con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore, ex art. 2808 c.c., il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Inoltre, va sottolineato che, con ogni probabilità, la cliente potrà procedere immediatamente alla notifica del precetto, in quanto il contratto di finanziamento ben può integrare un titolo esecutivo ex art. 474 nn. 2 o 3 laddove redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.