Oggi approfondiremo un tema decisamente delicato e sempre più d’attualità, vale a dire il cd. diritto all’oblio sul web.
Oramai chiunque cerchi notizie su una persona (per ragioni lavorative, commerciali o di svago) si rivolge, almeno in un primo momento, a Google o ad un qualsiasi altro motore di ricerca (ad es. Yahoo o Bing).
I motori di ricerca, si sa, costituiscono un enorme database di dati ed informazioni riferiti o riferibili alle singole persone fisiche (se c’è qualcuno che non avesse ancora mai provato, Lo invito a scrivere il Suo nome sulla stringa di ricerca e vedere quanti e quali risultati “usciranno” associati alla propria persona).
Non sempre, tuttavia, il diritto ad essere informati costituisce un diritto insopprimibile e prevalente rispetto ad altri diritti, ad es. quello alla riservatezza personale, all’onore e al decoro e così via.
Come si fa a bilanciare (“contemperare” nel lessico giuridico) questi interessi?
In questo articolo Vi mostreremo limiti e condizioni per l’esercizio del diritto all’oblio, ma, prima di iniziare, inquadriamo il tema da un punto di vista giuridico.
Il cd. diritto all’oblio, vale a dire il diritto ad essere dimenticati, fa parte del più ampio genus del diritto alla cancellazione dei dati personali.
Tale diritto è previsto sia dall’attuale Codice Privacy italiano (art. 7, comma 3: “L’interessato ha diritto di ottenere … [omissis] … b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati“), sia dal nuovo Regolamento UE (art. 17 interamente dedicato all’istituto del diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)).
Fin qui tutto chiaro, ma come opera questo diritto nel “mondo reale”?
Diritto alla cancellazione o alla rettifica
Il primo caso è il più estremo e consiste nella pubblicazione su uno o più siti web di una notizia falsa o non del tutto veritiera.
In queste ipotesi l’interessato ha a disposizione due mezzi di tutela, tra loro cumulabili: esercitare un’azione di risarcimento danni per diffamazione e/o richiedere la cancellazione dell’articolo o del post.
Es. il quotidiano online Alfa pubblica la notizia che Tizio ha commesso l’omicidio di Caio, che, invece, si scopre essersi suicidato oppure viene pubblicato un articolo in cui si sostiene che il candidato alle elezioni Sempronio non è laureato, notizia smentita dallo stesso interessato, il quale dimostra il contrario.
Altre volte, invece, la notizia pur non essendo falsa, risulta tuttavia non esatta: ad es. si scopre che Caio è stato condannato per il reato di lesioni lievi e non gravi. In quest’ultimo caso si avrà, quindi, diritto a richiedere non la cancellazione, bensì la rettifica dell’articolo/post.
E’ necessario precisare che tali diritti potranno essere esercitati sia nel caso in cui l’interessato sia specificamente individuato (es. il Sig. Mario Rossi), sia nel caso in cui lo stesso sia individuabile in maniera univoca dagli elementi a disposizione (es. l’attuale Presidente del Consiglio o il cantante della band X).
Dal punto di vista della normativa privacy, la richiesta di cancellazione/rettifica dovrà essere inviata al cd. Titolare del trattamento, vale a dire “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (nel Ns. caso, quindi, il Titolare del sito potrebbe essere la Alfa S.r.l., proprietaria del nome a dominio www.alfanews24.it).
Su questo punto, il Regolamento UE sulla privacy (Reg. UE 2016/679, che sarà applicabile a partire dal 25 maggio 2018) prevede espressamente come in tutti i casi in cui un Titolare del trattamento sia obbligato a cancellare dati personali di un interessato, dovrà altresì informare gli altri Titolari di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione contenente i dati personali di quella persona (art. 17 paragrafo 2).
Si tratta di una novità interessante, che tiene conto delle peculiarità di internet.
Nel mondo del web, infatti, sempre più spesso le notizie vengono ripubblicate, a volte con modalità virali, su decine di altri siti, per cui al fine di garantire una tutela effettiva all’interessato, occorrerà cancellare tutte le pagine che contengano notizie false o inesatte che lo riguardino.
Resta da capire come verrà inteso l’inciso “tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche…”, che potrebbe, in alcuni casi, fornire una possibile via di fuga ai Titolari dall’adempimento dell’obbligo di informazione.
Diritto all’aggiornamento
Diverso il caso in cui i dati personali relativi ad un soggetto siano esatti nel momento in cui sono stati pubblicati, ma, con il passare del tempo, diventino non più corrispondenti alla realtà.
Non tutti sanno, infatti, che quando vengono trattati i Ns. dati personali abbiamo diritto non solo alla loro esattezza, ma anche, se necessario, all’aggiornamento, alla rettifica e all’integrazione degli stessi (vedi Garante Privacy Provvedimento n. 618 del 18 dicembre 2014).
Anche qui un esempio può aiutarci a capire meglio di cosa stiamo parlando.
Ipotizziamo che il sito Alfa abbia pubblicato la notizia di un rinvio a giudizio relativo a Tizio per il reato di omicidio e che, al termine del processo, lo stesso sia dichiarato innocente.
Se Alfa non pubblicasse anche la notizia dell’esito del processo, chi cercasse notizie su Tizio (magari per ragioni lavorative) verrebbe a conoscenza del rinvio a giudizio per un reato molto grave, ma, in mancanza di altre notizie, si farebbe un’idea inesatta di quella persona (potrebbe, ad es., pensare che il processo sia ancora in corso, mentre, in realtà, è stata nel frattempo emessa una sentenza di assoluzione), la quale, quindi, ha il diritto di vedere aggiornata quella notizia.
Anche in questo caso, quindi, la richiesta di aggiornamento della notizia dovrà essere inviata al cd. Titolare del trattamento (per la definizione vedi paragrafo precedente).
Diritto alla deindicizzazione
Arrivati a questo punto qualcuno potrebbe obiettare che i casi sopra riportati poco hanno a che fare con il diritto all’oblio e, in effetti, non avrebbero tutti i torti.
L’oblio, infatti, implica l’interesse di un soggetto ad essere dimenticato; più precisamente, l’interesse a che il proprio nome non venga più associato ad fatto o un evento che lo abbia visto protagonista.
Tale diritto si “scontra” con quello delle altre persone ad essere informate.
Stiamo, quindi, qui parlando dell’ipotesi in cui le informazioni reperibili sul web siano corrette ed esatte (es. è vero che Tizio ha rapinato la banca oppure è vero che Caia è stata coinvolta in una rissa con le amiche Mevia e Sempronia).
La domanda è: esiste un diritto all’oblio? Se si, in quali casi questo diritto prevale rispetto al diritto ad essere informati?
Il diritto all’oblio costituisce oggi un diritto incontestabile, confermato sia dalle autorità di vigilanza e dagli organi giurisdizionali nazionali che dalle Corti europee (cfr. la nota sentenza Google Spain).
Il caso analizzato dalla Corte di Giustizia UE è interessante perché non riguarda un reato, bensì il fatto che una persona aveva subito un pignoramento immobiliare, circostanza comune a tantissime persone.
Ebbene, inserendo il nominativo di quella persona su Google search continuava a comparire, a distanza di molti anni (1998-2010) tra i primi risultati quella notizia oggettivamente vera, ma per la quale l’interessato avrebbe voluto essere dimenticato.
La Corte di Giustizia UE ha di fatto accolto la domanda dell’interessato, prevedendo come “… il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita“.
Dall’analisi di questo caso emergono una serie di importanti principi.
In primis, si ha la conferma dell’esistenza del diritto all’oblio, da intendersi quale diritto alla deindicizzazione, e della sua estensione oggettiva, vale a dire che si può invocare questo diritto non solo relativamente ai casi scuola (es. notizie concernenti un reato), ma, più in generale, con riferimento a tutti quei fatti o eventi che ci riguardano e per i quali non vogliamo più essere ricordati.
In secondo luogo, la CGUE ha correttamente stabilito come il diritto all’oblio abbia una propria autonoma rilevanza rispetto alla correttezza e alla liceità della pubblicazione su uno o più siti di dati personali, così che una notizia può ben essere lecita, senza che però venga meno il diritto ad essere dimenticati.
In terzo luogo, a conferma del carattere autonomo di questo diritto, lo stesso, a differenza dei diritti alla cancellazione, rettifica e aggiornamento, non viene esercitato (solo) nei confronti del soggetto che ha pubblicato la notizia, bensì (anche) nei confronti del motore di ricerca (es. Google).
In questa sede, tuttavia, non ci interessa approfondire le pur interessanti e rilevanti tematiche giuridiche sottese a questa sentenza, quanto capire quali sono le condizioni per poter richiedere a Google & co. di cancellare dai risultati di ricerca i link che ci riguardano e che fanno riferimento a fatti o eventi per i quali vogliamo essere dimenticati.
Uno degli indici ci viene fornito proprio dal caso sottoposto all’esame della CGUE, vale a dire il passare del tempo; ovviamente non c’è un lasso di tempo determinato e la soluzione va trovata caso per caso.
In altre parole, il trascorrere del tempo produce l’effetto di rendere il diritto del singolo individuo all’oblio prevalente rispetto al diritto delle altre persone ad essere informate.
Immaginate una bilancia in cui un piatto rappresenta il diritto l’oblio e l’altro il diritto ad essere informati: presupponendo che la notizia sia esatta, all’inizio il peso è tutto spostato sul piatto dell’informazione, poi, con il passare degli anni, l’ago si sposterà sempre di più fino a pendere dalla parte dell’oblio.
Ovviamente il trascorrere del tempo è solo uno degli indici da tenere in considerazione.
Un altro elemento fondamentale è connesso alle qualità soggettive o, per meglio dire, al ruolo dell’interessato, essendoci una profonda differenza tra un reato compiuto dal Sig. Mario Rossi, di professione impiegato presso una piccola azienda e quello compiuto dal Sig. Paolo Verdi, Presidente della Regione.
Anche qui non c’è una linea di demarcazione netta, ma si può sostenere che maggiore sia la rilevanza ed il ruolo pubblico ricoperto dall’interessato, minore sia la possibilità di invocare il diritto all’oblio, indipendentemente dal trascorrere del tempo.
Successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE, il WP29 (gruppo di lavoro costituito da un rappresentante per ogni autorità di vigilanza nazionale presente nell’Unione) ha pubblicato delle Linee Guida che contengono una serie di criteri per orientare l’attività delle autorità nazionali nell’analisi dei casi concreti.
Oltre ai criteri sopra indicati relativi al trascorre del tempo e all’eventuale ruolo pubblico rivestito dall’interessato, possiamo qui citare il caso dei minori, i quali, proprio in ragione della loro posizione di “debolezza” e vulnerabilità connessa al loro percorso di crescita, hanno tendenzialmente più possibilità di ottenere la deindicizzazione.
Occorrerà altresì tenere in considerazione la natura della condotta, vale a dire se la stessa rientri nella sfera privata (es. un episodio di violenza familiare) o in quella lavorativa (si pensi al caso di una rissa tra colleghi): più l’evento è di natura privata, più si ha diritto all’oblio.
Un ulteriore elemento a favore della deindicizzazione è costituito dall’avere l’interessato subito un danno dalla presenza sul web di quelle informazioni; si badi bene, l’esistenza di un danno non costituisce un elemento necessario per l’insorgenza del diritto all’oblio, ma la sua presenza, secondo il WP29, “… would be a strong factor in favour of de-listing“.
Citiamo, infine, il cd. criterio della base legale del trattamento.
La maggior parte degli esempi indicati in questa breve guida, infatti, hanno come base giuridica il diritto di cronaca e si riferiscono ad ipotesi di reato, ma può anche accadere che venga pubblicata sul web una notizia contenente i dati personali di una persona con il suo consenso, che, a distanza di tempo, viene poi revocato; indipendentemente dalla richiesta di cancellazione dell’articolo che la persona potrà inviare nei confronti del sito, nel frattempo si potrà comunque richiedere ai motori di ricerca di deindicizzare quei contenuti, la cui pubblicazione è divenuta illecita, per mancanza di base giuridica.
Non è infrequente, infatti, l’ipotesi in cui sia difficile se non impossibile contattare il sito Alfa, che magari è inattivo da anni, per cui esercitando il diritto all’oblio l’interessato avrà almeno la possibilità di non vedere più associato il suo nome a quei contenuti nei risultati dei motori di ricerca.
Il curioso caso dello Snippet
Una parentesi a parte merita il tema dello snippet.
Per chi non lo sapesse si tratta della sintesi automatica generata dal motore di ricerca e posta sotto il titolo dei singoli risultati.
Il Garante della Privacy ha ritenuto legittima la richiesta di cancellazione dell’abstract in un caso in cui il nome dell’interessato veniva associato ad un’indagine giudiziaria per reati gravi, rispetto ai quali l’interessato rivestiva “una posizione di assoluta marginalità” (vedi Garante Privacy provvedimenti n. 618 del 18 dicembre 2014 e n. 444 del 27 ottobre 2016).
Il curioso caso dell’Autocomplete
Anche il cd. autocomplete ha dato origine, negli ultimi anni, ad una serie di controversie.
Tale funzione consente il cd. completamento automatico: quando si effettua una ricerca sul web, infatti, non appena digitiamo una parola o anche qualche lettera l’algoritmo del motore di ricerca ci “aiuta” suggerendoci la chiave di ricerca, generando talvolta l’associazione del nome di una persona con fatti o eventi fuorvianti rispetto alla realtà (per un caso concreto vedi Garante Privacy Provvedimento n. 496 del 24 novembre 2016).
In queste ipotesi l’interessato può richiedere al motore di ricerca di rimuovere l’associazione che sia ritenuta illegittima.
Sanzioni
Da ultimo è necessario soffermarsi su una delle principali novità del Regolamento UE sulla Privacy – che, come sopra specificato, sarà applicabile a partire dal 25 maggio 2018 – vale a dire l’impianto sanzionatorio.
Il legislatore comunitario, infatti, ha adottato un sistema di sanzioni particolarmente severo per chi tratta dati personali.
Per quanto qui interessa, la violazione dell’art. 17 “diritto alla cancellazione (<<diritto all’oblio all’oblio>>) può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 20.000.000 (venti/00 milioni) o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per cui si consiglia particolare cautela ed attenzione nell’analisi delle richieste degli interessati.
CONTATTI
Avv. Daniele Costa
KBL Law
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