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Dichiarazione dei redditi telematica. Occorre un conferimento di incarico espresso al professionista per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi, non potendosi considerare ricompreso nella gestione generale della contabilità.

Quesito formulato su Ius in Action

Quesito formulato: “Buon giorno Egregio Avvocato espongo il mio caso. Un commercialista ha inviato una dichiarazione dei redditi senza la mia autorizzazione e nonostante il mio preciso monito di non inviare di nessuna dichiarazione (avevo già proceduto ad inviare personalmente una dichiarazione a “zero”). Ho, quindi, ricevuto una cartella di Equitalia per la riscossione dei tributi non versati. Ho necessità di una  Sua valutazione sincera se ci sono presupposti per presentare ricorso.

M.R.

 

Gentile M. R.

Alla luce delle informazioni da Lei fornite, Le segnalo che:

  • La cartella di pagamento è stata, presumibilmente, emessa sulla base di un precedente controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • Il controllo ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 è stato effettuato in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata dal Suo commercialista, in relazione alla quale non risultavano ritualmente versate le imposte così come indicate nella dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 effettua dei controlli automatici sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti, verificando sia la correttezza dei dati inseriti nonché dei calcoli effettuati per la determinazione della base imponibile e delle imposte, sia la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte dovute. Il controllo automatico ex 36-bis risponde all’esigenza di instaurare un rapporto diretto e trasparente tra il contribuente ed il Fisco al fine di ridurre il contenzioso. Infatti, nel caso in cui il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Amministrazione finanziaria nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari nei trenta giorni successivi dalla notifica della comunicazione.

L’Agenzia delle Entrate, avendo ricevuto una dichiarazione presentata dal Suo commercialista in Suo nome e conto di Sua moglie ha verificato che non erano stati effettuati i versamenti delle imposte dovute e, quindi, ha inviato la comunicazione ex art. 36-bis  e, successivamente, in virtù del mancato pagamento degli importi recati in detto atto, ha iscritto a ruolo gli importi (questa la spiegazione della cartella di pagamento da Lei ricevuta).

Ciò premesso, occorre valutare la condotta del Suo commercialista, atteso che, come da Lei comunicato, sarebbe stata presentata una dichiarazione in Suo nome e conto, non solo in assenza del Suo consenso ma addirittura in aperto contrasto con Suo preciso ordine di non procedere.

Alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 322/1998, sembra possibile affermare che l’intermediario abilitato (nella specie il Commercialista o il C.A.F.) non possano effettuare l’invio della dichiarazione dei redditi del contribuente, qualora non abbiano ricevuto un espresso incarico a tal fine.

Dello stesso avviso è la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13138 dell’11 giugno 2014, ha espressamente affermato che “l’invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento da parte di un contribuente di uno specifico incarico all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione.

La sentenza richiamata dalla Cassazione, peraltro, risulta perfettamente sovrapponibile al caso in esame, in quanto, anche nel suddetto caso, un contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento, a seguito di una comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Il contribuente, successivamente, aveva impugnato nei termini la cartella di pagamento, sostenendo la nullità della cartella di pagamento (e della sottostante comunicazione ex art. 36-bis), in quanto fondate su una dichiarazione dei redditi presentata da intermediario non espressamente autorizzato a ciò.

La Commissione Tributaria di secondo grado aveva respinto le tesi del contribuente, ritenendo che l’intermediario incaricato di gestire la contabilità dovesse considerarsi implicitamente autorizzato anche all’invio delle dichiarazioni, salva la prova di un espresso diniego da parte del Contribuente.

La Cassazione, tuttavia, come già accennato, ha riformato la decisione della Commissione Tributaria, accogliendo in toto le difese del contribuente, affermando esplicitamente che l’invio telematico della dichiarazione dei redditi non rientrerebbe nel generale rapporto di consulenza contabile e necessiterebbe pertanto di una specifica autorizzazione del Cliente (generalmente, si ritiene che tale autorizzazione sussista laddove il contribuente consegni al professionista la dichiarazione già compilata e sottoscritta in originale).

Alla luce di quanto sopra espresso, riteniamo che, qualora effettivamente Suo commercialista avesse inviato la dichiarazione in questione, in assenza di specifica autorizzazione e nonostante l’espresso divieto formulato, vi sarebbero fondate ragioni per impugnare, nei termini, la cartella di pagamento ricevuta. Si potrebbe sostenere, per le ragioni già illustrate, la nullità della cartella sulla base della nullità della sottostante dichiarazione, in quanto inviata in assenza di specifica autorizzazione del contribuente.

Per mera completezza del parere, si segnala che l’eventuale annullamento e/o dichiarazione di nullità della predetta cartella non impedirebbe, comunque, all’Agenzia delle Entrate di procedere all’accertamento nei Suoi confronti. Ricordo che, ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2 del D.P.R., n. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del settimo anno successivo in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla. Le suggerisco di far esaminare la contabilità aziendale ad un consulente contabile di sua fiducia, al fine di valutare con esattezza il rischio di incorrere in un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Laddove, invece, dovesse emergere la sussistenza di un incarico specifico conferito al predetto commercialista, si consiglia di valutare con il predetto commercialista la fattibilità di un’eventuale impugnazione e/o di un’eventuale rateizzazione del debito tributario con Equitalia.

L’immagine del post è realizzata da Stevepb, rilasciata con licenza CC.

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