In caso di sinistro stradale, una delle peggiori conseguenze che ne derivano è, in molti casi, l’impossibilità di utilizzare il veicolo (ad es., per recarsi a lavoro ecc.). Al riguardo è stata elaborata la nozione di danno “da fermo tecnico” proprio per cercare di “quantificare” tali conseguenze nell’ambito di un giudizio civile.
Si pone tuttavia un problema: quando va risarcito il danno da fermo tecnico?
Nel corso degli anni si sono sviluppati due orientamenti:
Secondo una tesi, il danno da fermo tecnico andrebbe risarcito ipso iure in tutti i casi di sinistro (vedi Cass.Civ. n. 6907/2012). Per approfondimento – vi invitiamo a leggere un nostro precedente contributo sull’argomento:
Secondo un diverso e più restrittivo orientamento, il danno da fermo tecnico può essere risarcito solo se adeguatamente provato (es. Cass. Civ., 124/2016).
Ma come si può provare il “danno da fermo tecnico”?
Secondo la sentenza n. 124/2016 della Corte di Cassazione, quanto meno, dovrebbe essere dimostrata:
- L’ammontare delle spese sostenute per procurarsi un mezzo sostitutivo;
La perdita subita per aver dovuto, a causa del sinistro, rinunciare ai proventi derivanti dall’uso del mezzo.
Facciamo qualche esempio pratico:
Il Sig. Mario Rossi è un tassista. Ricava, circa, € 2.000,00 al mese attraverso l’uso del taxi. Ipotizziamo un fermo tecnico di 30 giorni. In un eventuale giudizio, si potrà dimostrare il danno subito, rilevando il decremento del fatturato e/o dei redditi conseguiti;
La Sig.ra Marina Verdi deve accompagnare tutti i giorni il figlio a scuola e non può utilizzare i mezzi pubblici. A causa dell’indisponibilità del veicolo, ha noleggiato una utilitaria per 30 giorni, a fronte di un corrispettivo di ipotetici 900 €. Anche in questo caso, si rientra nell’ipotesi prevista dalla Cassazione;
Il Sig. Daniele Bianchi, a causa di un incidente stradale, non ha potuto utilizzare per un mese il proprio autoveicolo. Tuttavia, utilizzando la vettura dei propri genitori, non si è preoccupato di reperire un veicolo sostitutivo. Di conseguenza, in tale caso, sarà estremamente difficile poter richiedere in giudizio il risarcimento del danno da fermo tecnico, mancando ogni forma di prova.
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