E’ ben noto che l’articolo 2 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha introdotto espressamente l’esperibilità del reclamo avverso le ordinanze presidenziali emesse nei giudizi di separazione e divorzio, venendo così a colmare il vuoto normativo esistente in materia sino a tale data.
Tale previsione ex art. 708, u.c., c.p.c. ha, quindi, riconosciuto l’ammissibilità di tale mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti presidenziali, introducendo di tal fatta uno strumento di controllo sui suddetti provvedimenti.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notifica del provvedimento presidenziale, o, in difetto di notifica di quest’ultimo, entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c..
Si discute in dottrina circa l’esperibilità di un altro strumento rappresentato dal ricorso per la revoca del provvedimento presidenziale ex art. 709, u.c., c.p.c.. Tale atto deve essere inoltrato al Giudice Istruttore della causa di separazione e divorzio (che verosimilmente dovrebbe essere Giudice diverso dal Presidente). Tale strumento non è soggetto all’osservanza di termini perentori potendo essere presentato in qualsiasi stato del giudizio, deve essere necessariamente legato al verificarsi di fatti nuovi o, comunque, non rappresentati sino ad allora. Si configura pertanto come “mezzo di impugnazione ” concorrente con il reclamo.
La natura intrinseca interinale, provvisoria e urgente dei provvedimenti presidenziali, suscettibile pertanto di essere modificata nel corso dell’istruttoria, incide negativamente sull’ accoglimento dei reclami proposti, di fatto vanificando l’effettività di tale mezzo di gravame.