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Il Caso

Nel momento in cui un socio effettua un versamento nelle casse della società vi è sempre il dubbio sulla “natura” di tale versamento.

Astrattamente, infatti, potremmo trovarci di fronte ad una delle seguenti 3 ipotesi:

  • Finanziamento soci
  • versamenti in conto capitale
  • versamenti in conto futuro aumento di capitale

Nel caso oggetto del presente provvedimento abbiamo un versamento che originariamente era stato configurato come un finanziamento soci, per poi divenire, tramite una delibera dell’assemblea, un versamento in conto futuro aumento di capitale (aumento di capitale che doveva essere approvato entro un termine specificatamente indicato nella medesima delibera).

Il termine, tuttavia, scadeva senza l’approvazione della delibera di aumento del capitale, per cui sorgeva il dubbio tra i soci sull’esistenza o meno dell’obbligo di restituzione del versamento.

Ordinanza della Cassazione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 29330/2020, dopo aver dedicato in via preliminare uno spazio in cui evidenziare le differenti caratteristiche dei diversi tipi di “versamenti”, ha statuito che, per risolvere il dubbio sulla natura dei versamenti, occorre innanzitutto analizzare la volontà delle parti.

Secondo i Giudici di Piazza Cavour, nel caso in questione le parti avevano deciso di destinare il versamento ad un aumento di capitale da deliberare entro un determinato termine, così che, in mancanza dell’approvazione della relativa operazione, tale somma avrebbe dovuto essere restituita.

La Suprema Corte ha altresì avuto modo di precisare che la restituzione era dovuta proprio perché il versamento in conto futuro aumento di capitale era risolutivamente condizionato all’approvazione della delibera di aumento del capitale entro una specifica data (per cui, venuta meno questa possibilità, non vi era più alcuna ragione per trattenere la somma nelle casse sociali) e non perché il versamento fosse da considerare quale finanziamento soci.

Sotto il profilo più squisitamente processuale, la Cassazione ha infine sottolineato che la restituzione “doveva essere eseguita ex art. 2033 c.c., secondo le regole dell’indebito oggettivo, per essere venuta meno, in assenza della delibera straordinaria di aumento del capitale, la causa giustificatrice dell’attribuzione stessa”.

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