L’art. 40, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto alcune importanti novità in tema di privacy.
Il Decreto Legge ha, infatti, modificato l’art. 4 del D.lgs. 196/2003 (c.d. codice privacy) escludendo dal novero dei “dati personali” quelli riguardanti le persone giuridiche, gli enti e le associazioni.
Tali categorie sono state parallelamente escluse dalla definizione di “interessati” e cioè dei soggetti – cui si riferiscono i dati personali – destinatari di una serie di diritti (es. diritto di ricevere l’informativa, diritto di prestare il consenso al trattamento dei dati, etc.). Il Decreto Legge è, altresì, intervenuto sugli articoli 5, comma 3 bis, 9, comma 4, e 43, comma 1, lettera h), del D.lgs. 196/2003, espungendo i riferimenti alle sopra menzionate categorie di interessati.
La modifica prevista dall’ art. 40, comma 2, è esplicitamente finalizzata a ridurre gli adempimenti amministrativi per le imprese: in sostanza, l’applicazione delle disposizioni dettate dal codice privacy, ivi comprese quelle che prevedono sanzioni amministrative e penali, è stata limitata al trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche.
Sarà dunque fondamentale d’ora in avanti per i titolari e/o i responsabili verificare la tipologia di dati personali oggetto di trattamento, atteso che le disposizioni dettate dal codice privacy si applicheranno soltanto qualora detti dati riguardino persone fisiche. Nell’attesa di un preciso indirizzo del Garante e/o dell’emanazione di interpretazioni ufficiali sembrerebbe coerente includere nella definizione di persone fisiche anche i liberi professionisti e gli imprenditori individuali.
La modifica legislativa si pone nel solco della recente legislazione europea in tema di privacy prevalentemente incentrata sulla tutela delle persone ed è coerente con l’originario impianto normativo approntato dalla Direttiva 95/46 CE ( relativa alla tutela delle “persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati“) che nell’articolo 2 limitava alle persone fisiche la tutela della privacy lasciando impregiudicate (considerando 24) le normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al trattamento dei dati che le riguardano.
Sotto questo profilo, sia la Legge 675/1996 (che ha recepito la Direttiva 95/46 CE) che il D.lgs. 196/2003, nella sua formulazione antecedente alla riforma introdotta con il Decreto Legge n. 201/2011, si erano avvalsi della riserva indicata nella Direttiva estendendo anche alle persone giuridiche, enti e associazioni, oltre che alle persone fisiche, le norme a tutela dei dati personali.