Aumento gratuito di capitale – La norma
Nelle s.p.a., il passaggio di riserve a capitale è disciplinato dall’art. 2442 c.c..
La competenza
È dell’assemblea straordinaria, perché si va a modificare lo statuto sociale, quantomeno nell’articolo sul capitale sociale. Detta modifica è certa ed immediata, una volta approvata ed iscritto al registro imprese il relativo verbale, sicché non è necessaria l’attestazione degli amministratori ex art. 2444 c.c., come invece nell’aumento oneroso non contestualmente sottoscritto.
L’art. 2438 c.c.
L’aumento gratuito di capitale avviene mediante imputazione delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. Pertanto, larga parte della dottrina ritiene non applicabile l’art. 2438 c.c., non ricorrendone la ratio. Infatti la norma dispone che un aumento non può essere eseguito (i.e.: può essere deliberato, ma non può essere sottoscritto) finché le azioni precedentemente emesse (i.e.: sottoscritte, per la massima numero 70 del Consiglio notarile di Milano) non siano interamente liberate. Si ritiene che la ratio non ricorra perché non vi sono nuovi conferimenti e lo spostamento da riserva a capitale aumenta le tutele verso i creditori, per il regime maggiormente vincolistico di quest’ultimo.
La riserva legale
Quest’ultima argomentazione, riguardante il regime maggiormente vincolistico del capitale rispetto alle riserve, è usata dal Comitato notarile del Triveneto al fine di annoverare tra le riserve utilizzabili anche la riserva legale, nonostante letteralmente essa non rientri tra quelle disponibili, quanto meno nei limiti dell’ammontare pari al quinto del capitale.
Gli utili di esercizio
Buona parte della dottrina, specie notarile, ritiene che non sia necessario che gli utili di esercizio siano previamente appostati a riserva, ai fine della loro utilizzabilità per l’aumento gratuito. Si ritiene sufficiente che essi risultino con certezza dal bilancio o da apposita situazione patrimoniale. Inoltre, si ritiene utilizzabile l’ultimo bilancio, se facente data a non oltre centottanta giorni. Questo limite, benché non risultante dalla norma in commento, si trae dal sistema ed in particolare dalle norme in tema di fusione; analogamente a dirsi per la situazione patrimoniale, il cui limite di aggiornamento è identificato in centoventi giorni.
Aumento gratuito e liquidazione
Si ritiene che l’aumento gratuito non sia operazione compatibile con la fase di liquidazione di una società di capitali, attesa la specifica finalità di detta procedura, come risultante dagli artt. 2484 e seguenti c.c.
Le modalità di esecuzione
Le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione. Tuttavia, è anche possibile, quale modalità di esecuzione dell’aumento, lasciare immutato il numero delle azioni, aumentandone invece il valore nominale, espresso o inespresso che sia. Le azioni devono essere assegnate in proporzione a quelle già possedute. Tuttavia, la dottrina notarile ammette l’assegnazione non proporzionale, con il consenso negoziale dei soci interessati (C. N. Milano e Triveneto). Da notare come per tal via si ponga un problema fiscale, perché forse si dissimula una cessione di quote o azioni.
La delega
Si ritiene che l’aumento gratuito possa essere delegato agli amministratori. Tuttavia, oltre al rispetto dei limiti ex art. 2443 c.c., parte della dottrina ritiene che l’aumento gratuito possa essere deciso dall’organo amministrativo solo se espressamente previsto nella delega, per il diritto agli utili naturalmente spettante ai soci.
Immagine CC di geralt