Con ordinanza del 30 luglio 2015, il Tribunale di Varese ha dichiarato la nullità di una notificazione telematica di un ricorso per sequestro conservativo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, perché, a dire del Giudice, non sarebbe stato possibile dimostrare il perfezionamento della notificazione.
Sostanzialmente, il censurabile provvedimento in commento, si fonda su due presupposti:
- che, alla luce dell’attuale stato della tecnica, non sarebbe possibile comprovare il perfezionamento della notificazione a mezzo dello strumento informatico;
- che, ai fini della prova della notificazione, non sarebbe sufficiente che l’Avvocato attesti la conformità della copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, oltre che dell’atto notificato, mediante apposizione della “formula” prevista dall’art. 9 comma 1-bis della L. 53/1994.
Riteniamo assolutamente NON condivisibile quanto affermato dal Giudice.
In primo luogo, non corrisponde al vero che l’attuale stato della tecnica non consente di verificare il perfezionamento della notificazione telematica.
Ricordiamo che lo “stato della tecnica” del PCT è quello risultante dalle specifiche tecniche che il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA, adotta ai sensi dell’art. 34 del Regolamento 44/2011 sul funzionamento del processo telematico.
Attualmente le Specifiche tecniche vigenti sono contenute nel Provv. 16 aprile 2014 che, peraltro, contiene una specifica disposizione per quanto ci interessa.
Dispone, infatti, l’art. 19-bis comma 5 che: “La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e.“
Si tratta, quindi, di predisporre una busta telematica attraverso i comuni redattori atti, indicando come “allegati” le ricevute di consegna ed accettazione.
Domanda: in che formato si possono allegare le ricevute in questione?
La risposta è molto semplice. L’art. 13 delle citate specifiche tecniche espressamente considera tra i formati utilizzabili:
- il formato .eml – http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-eml-918109.html
- il formato .msg – http://www.chiccheinformatiche.com/come-aprire-un-file-con-estensione-msg-msg/
Si tratta di formati che sono ritenuti equivalenti e possono essere aperti con la maggior parte dei comuni client di posta elettronica. Per cui non si comprende a quale “stato della tecnica” il G.I. si sia riferito.
Seconda questione: come redigere l’attestazione di conformità da documento informatico ad analogico?
Il Giudice ha ritenuto insufficiente l’apposizione della seguente attestazione di conformità:
“ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 18 ottobre n 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. Si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere“.
Domanda: e perché??
Dice il G.I. che l’art. 23 del C.A.D. (richiamato dall’art. 9 della L. 53/94) richiederebbe che il P.U. attesti la conformità del documento analogico al documento informatico in tutte le sue componenti.
Di conseguenza, il G.I. ha ritenuto che l’Avv. avrebbe, quantomeno, dovuto individuare (nell’attestazione) le seguenti componenti (che ribadiamo, non sono previste né disciplinate da alcuna disposizione di legge)
- il formato del documento; Il formato di un messaggio di posta elettronica certificata è e sarà sempre un file in formato .eml o .msg., contenente il più delle volte dei documenti in formato .pdf.
- nella tipologia di firma cui è sottoscritto; L’art. 3-bis parla genericamente di firma digitale. Non crediamo che il Giudice volesse entrare nel merito delle questioni connesse con le firme elettroniche qualificate e con la nuova regolamentazione europea (eiDAS).
- nello stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma; Nessuna disposizione, neppure quelle previste per l’estrazione di atti dal fascicolo informatico ha mai richiesto che l’avvocato attesti la validità del certificato di firma.
- nell’esistenza di una marca temporale;Vorremmo ricordare all’Ill.mo G.I. che la trasmissione di un messaggio di posta elettronica certificata è soggetta alle previsioni dell’art. 48 comma 3 del C.A.D. e dalla relative regole tecniche. Sostanzialmente, si dice che la data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili a terzi se conformi alle prescrizioni contenute nel D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. L’art. 10 prevede che il gestore PEC apponga un riferimento temporale sul messaggio e una marca temporale sui propri log! Per cui sullo stesso messaggio di posta elettronica certificata (rectius sulla ricevuta di avvenuta consegna) è indicato, ex lege, il riferimento temporale di cui necessita il Giudice. Ma la domanda è: come può l’Avvocato indicare una marca temporale che viene apposta dal gestore PEC sui propri log??
Il PCT costituisce, senza dubbio, una grande innovazione. Tuttavia, esiste il ragionevole dubbio che questa assurda esasperazione dei formalismi (peraltro neppure previsti!) sia solo un espediente di alcuni (speriamo pochi) Magistrati per impedire agli avvocati di svolgere proficuamente la propria professione.
***
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA
ORDINANZA FUORI UDIENZA
*********************************
PROCEDIMENTO R.G.***
***
PARTE RICORRENTE
***
PARTE RESISTENTE
Il Giudice
Sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti e i documenti di causa;
osservato:
che parte ricorrente si è avvalsa della modalità di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza con le modalità introdotte dall’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994, n. 53;
che *** non si è costituita in giudizio e pertanto è necessario verificare la regolarità formale della notifica;
che come già affermato più volte da questo Tribunale in precedenti pronunce non essendo possibile, in virtù dell’attuale stato della tecnica, operare un riscontro dei dati associati alla notifica effettuata nelle suddette forme direttamente a mezzo del sistema informatico, la validazione della regolarità della notificazione passa necessariamente dalla produzione in giudizio a cura del notificante di copia analogica del documento informatico trasmesso in via telematica e della corretta attestazione di conformità della copia all’originale per come è prescritta dall’art. 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53;
considerato
che ai sensi della norma appena citata “… qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis, L’avvocato estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1, del DLGS 7 marzo 2005, n. 82”;
che in base a quanto previsto da tale ultima norma “… le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le suoi componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”;
che la norma in parola richiede che l’attestazione di conformità della copia analogica dell’originale prenda in considerazione “tutte le sue componenti” e tale precisazione è opportuna e necessaria in quanto, in caso contrario non vi sarebbe alcuna possibilità di riferire con sufficiente grado di certezza un documento cartaceo al file da cui è stato estratto per immagine;
che, in particolare, poiché le componenti dei distinti files – email contenente gli atti notificati e ricevute di avvenuta accettazione/consegna – di cui si compone una notifica effettuata in via telematica ai sensi dell’art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 che permettono una sua identificazione a mezzo dei documenti cartacei estratti vanno almeno individuate:
– nel formato del documento;
– nella tipologia di firma cui è sottoscritto;
– nello stato di validità dell’eventuale certificato associato alla firma;
– nell’esistenza di una marca temporale;
è necessario che il difensore rilasci un’attestazione con la quale sotto la propria responsabilità dia atto almeno di tali elementi;
che nel caso di specie i documenti informatici che devono essere oggetto dell’attività assertiva del notificante sono costituiti ai sensi dell’art. 9 comma 1 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53 dal messaggio di posta elettronica certificata dei suoi allegati e dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna;
che, pertanto, va escluso che l’attestazione possa genericamente essere del seguente tenore: “ ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16 quater D.L. 18 ottobre n 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1 L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 23 comma 1 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. Si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Questa testata è stata sottoscritta come a latere”.
Invero, gli elementi indicati come necessari difettano totalmente – non essendo nemmeno indicato il formato del documento oggetto di attestazione e di conseguenza non e possibile l’individuazione dei detto originale come documento informatico distinguibile da altri da cui può essere estratta un’immagine similare, in quanto non vi è alcun riferimento specifico al documento;
dichiara
la nullità della notificazione del ricorso per sequestro e del decreto di fissazione udienza effettuata a ***
dispone la rinnovazione della formalità di notifica, fissando all’uopo termine perentorio fino al ***;
rinvia
La procedura in prosieguo all’udienza del *** ore ***.
Sì comunichi.
Varese, 30/07/2015
Il Giudice