Dal 1° Gennaio 2012 è entrata in vigore la cd. “decertificazione”, introdotta dall’art. 15 della Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) recante modifiche al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, destinata a impedire la richiesta di certificati riguardanti stati e qualità di un privato da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
La disposizione da ultimo richiamata, infatti, testualmente recita: le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Ciò implica che le Pubbliche Amministrazioni o i gestori di pubblici servizi, a partire dal 1° Gennaio 2012, non possono più richiedere né accettare dai privati certificazioni in ordine a stati qualità personali e fatti. Essi, infatti, potranno unicamente acquisire i suddetti dati direttamente dagli enti che li possiedono ovvero richiedere ai privati, nei casi previsti dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, nei casi previsti dall’art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Inoltre l’art. 15 della L. 183/2011 dispone Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Ne deriva che il certificato rilasciato dall’Amministrazione (che, come ricordato, avrà unicamente rilevanza nei rapporti tra privati) privo della suddetta dicitura, dovrà ritenersi radicalmente nullo.
Va, da ultimo, precisato che la recente riforma ha, altresì, previsto che Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Appare comunque doveroso ricordare che già la Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, come modificata dal D.L. 35/2005) prevedeva, all’art. 18 che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti e che parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Alla luce del combinato disposto normativo, riteniamo che le pubbliche amministrazioni e/o i gestori di pubblici servizi debbano, in ogni caso, rivolgersi prima ad altre amministrazioni (eventualmente richiedendo ai privati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti) e, solo in subordine, possano richiedere ai privati le dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.