La High Court ha recentemente affermato, nella controversia AKO Capital LLP & Another v TFS Derivatives & Others, che la notifica di un atto giudiziario può essere effettuata tramite Facebook.
Gli attori avevano trovato difficoltà nell’individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora di uno dei convenuti, il sig. Fabio De Biase, un ex-dipendente di TFS.
Di conseguenza, hanno presentato un’istanza alla Corte affinché autorizzasse la notifica al Di Biase attraverso l’account Facebook di quest’ultimo.
L’art. 6.15 del Codice di Procedura Civile inglese prevede, al riguardo, che Laddove il Giudice sia dell’avviso che vi sia un fondato motivo per autorizzare la notifica con modalità o in luoghi non contemplati dal presente articolo, lo stesso Giudice potrà autorizzare la notifica dell’atto giudiziario con modalità o in luoghi alternativi.
Nel caso che qui ci occupa, gli attori sono riusciti a dimostrare che l’account Facebook in questione appartenesse realmente al Sig. Di Biase e che quest’ultimo accedesse regolarmente allo stesso, come comprovato dalle richieste di amicizia Facebook da lui accettate recentemente.
La High Court, ha, alla luce delle prove prodotte dagli attori, autorizzato, quindi, la notifica via Facebook, con ciò dimostrando come il sistema giudiziario inglese si stia adattando alla diffusione delle nuovi forme di interazione sociali.
Questa pronuncia si colloca sulla scia di altre sentenze delle Corti Australiane, Neozelandesi e Canadesi, che hanno già dichiarato ammissibili le notifiche via Facebook.
Dal nostro punto di vista, tuttavia, l’autorizzazione di notifiche via Facebook, Twitter (o altri social network) dovrebbe basarsi sulla prova certa che il relativo account appartenga realmente al destinatario della notifica (basti pensare alla diffusione di falsi profili)
In ogni caso, riteniamo che la sopra richiamata disposizione del Codice di Procedura Civile inglese consenta un grado di elasticità che appare adattarsi molto bene all’era delle nuove tecnologie.
La stessa elasticità non sembra rinvenibile, viceversa, nel Codice di Procedura Civile italiano che, attualmente, permette unicamente la notifica di un atto giudiziario sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c., esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Peraltro, a causa della mancanza della necessaria normativa di attuazione, il suddetto procedimento, di fatto, non può, comunque, essere utilizzato.