La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di diritto sportivo, riaffermando il principio secondo cui “per la regolamentazione dei rapporti nell’ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti – aventi ad oggetto non solo l’assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti – ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo”.
La vicenda concerneva un accordo sottoscritto dal direttore sportivo di una squadra italiana e un suo calciatore, avente ad oggetto un ulteriore compenso per il suo trasferimento in una squadra terza.
Il Calciatore, successivamente al trasferimento, non ricevendo il predetto compenso, otteneva un decreto ingiuntivo, successivamente opposto dalla società.
La Suprema Corte, investita della questione ha sostenuto che:
- L’accordo de quo doveva considerarsi un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro;
- Detto patto era nullo per violazione della L. n. 91 del 1981, artt. 4 e 12, in quanto: i) non era stipulato in conformità al contratto tipo previsto dagli accordi collettivi e redatto sui moduli forniti dalla Lega di appartenenza (art. 93 NOIF) e perché non depositato in Lega per l’approvazione.
Sostanzialmente, secondo la Suprema Corte, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti nell’ordinamento sportivo sono affetti i nullità “i contratti – aventi ad oggetto non solo l’assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti – ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, poiché l’art. 4 della L. 91/1981 espressamente prevede la sanzione della nullità per i contratti non conformi al modello approvato dalle federazioni sportive.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4644/2012 proposto da:
S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio degli avvocati ____ e ______, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in _______ presso lo studio dell’avvocato _______, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4002/2011 della CORTE DAPPELLO di ROMA del 6.5.2011, depositata il 28/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente gli Avvocati Giancarlo Viglione e Puglisi Maraja Sergio che si riportano alla memoria, insistono per l’accoglimento del ricorso e depositano copia verbale del comitato esecutivo (OMISSIS);
udito per la controricorrente l’Avvocato ____ (per delega verbale L. n. 247 del 2012, art. 14 dell’avv. _____), che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 516.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore di S.S. a titolo di indennità di trasferimento di quest’ultimo alla ___.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 giugno 2011, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla (OMISSIS), revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il S. alla restituzione della somma di Euro 664.198,85 ricevuta in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza appellata.
La Corte di merito, ritenuto infondato il motivo di appello relativo alla asserita competenza del Collegio Arbitrale, rilevava la nullità del patto sottoscritto dal S. e dal Direttore Sportivo della società in quanto: a) nel giudizio in cui è in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un atto o contratto la cui validità costituisce elemento costitutivo della domanda il giudice può rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio ed indipendentemente dalla attività assertiva delle parti, la eventuale nullità dell’atto stesso ai sensi dell’art. 1421 c.c.; b) la scrittura stipulata in data 30.6.2002 dalle parti era da considerare un accordo aggiuntivo all’originario contratto di lavoro perchè prevedente un ulteriore compenso al S. per il suo trasferimento; c) che detto patto era nullo per violazione del disposto della L. n. 91 del 1981, artt. 4 e 12, perchè non stipulato in conformità al contratto tipo previsto dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatto su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza (art. 93 della Norme Organizzative Interne della F.G.C.I., c.d. NOIF ed art. 2, accordo collettivo tra Lega Nazionale Professionisti – L.N.P. – e Associazione Nazionale Italiana Calciatori) e da depositare presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione. La Corte precisava che la sanzione di nullità prevista dalla L. n. 91 del 1989, citato art. 4, non era limitata alla violazione della disposizione che imponeva la forma scritta, ma si estendeva alla mancata adozione del contratto tipo e della complessa fattispecie a formazione progressiva prevista onde rendere possibili i controlli della Federazione su tutte le esposizioni finanziarie delle società.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il S. affidato a due motivi.
L'(OMISSIS) resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 2, delle norme NOIF che espressamente contempla che, in casi analoghi al quello di cui si controverte (cioè in presenza di accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi, indennità e quant’altro, in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale) il calciatore possa agire avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela del proprio diritto economico, senza essere tenuto al rispetto del vincolo arbitrale di cui allo Statuto della stessa FGCI. Si osserva che tale principio normativo andrebbe a legittimare espressamente quegli accordi tra società e tesserati in contrasto con le norme federali, quindi non redatti nel rispetto delle formalità imposte dalla norma. Nel caso in esame, a fondamento dell’originario decreto ingiuntivo ottenuto dal S. vi era proprio la scrittura privata del 30.6.2002 redatta dalla società e dal tesserato in violazione delle norme regolamentari ma che legittimava, ai sensi del menzionato art. 94, il calciatore ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito verso la società.
Viene, altresì, evidenziato che la fattispecie de quo è diversa da quelle richiamate dalla Corte di merito a sostegno della propria motivazione e concernenti la costituzione di un rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso tra atleta e società, mentre nel caso in esame si verte solo sulla informale pattuizione di “compensi, premi ed indennità” relativi al ad un rapporto di lavoro sportivo già formalmente e regolarmente costituito secondo gli schemi previsti dalla norma. Tali informali pattuizioni non sono colpite da nullità ma potrebbero essere rilevanti sotto un profilo disciplinare – sportivo con loro sanzionabilità attraverso squalifiche, ammende e/o penalizzazioni in classifica, aspetti questi del tutto autonomi che non varrebbero in ogni caso a scalfire la validità dell’originario patto sottoscritto da calciatore e società sotto il profilo civilistico – ordinario che rileva nella presente vicenda.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha, infatti, applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nella disciplina di settore posta dalla L. 23 marzo 1981, n. 91, artt. 4 e 12, per la regolamentazione dei rapporti nell’ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti – aventi ad oggetto non solo l’assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti aggiunti – ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che – pur in mancanza di un’espressa previsione in tal senso da parte degli accordi collettivi (e segnatamente dall’art. 5 dell’accordo collettivo F.I.G.C. e A.I.C.) – la mancata osservanza della forma è sanzionata con l’invalidità del rapporto direttamente dall’art. 4 citato. Tale sanzione di nullità – che persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) – può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 1855 del 04/03/1999; Cass. n. 8996 del 05/07/2000; vedi anche: Cass. n. 11462 del 12 ottobre 1999 che precisa come eventuali patti aggiunti – ove non conformi al contratto tipo e non depositati presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione, ai sensi della L. n. 91 del 1981, art. 12 – siano inefficaci; Cass. n. 3545 del 23 febbraio 2004 in motivazione anche se con riferimento alla diversa fattispecie del contratto di trasferimento di uno sportivo, in cui si ribadisce la nullità prevista dalla L. n. 91 del 1981, art. 4, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti evidenziandosi che detta norma, in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società e sportivo professionista, preveda per tale contratto specifici requisiti formali – forma scritta a pena di nullità – e di contenuto – necessaria conformità ad un contratto tipo, assicurata, ex art. 1339 c.c., dall’automatico inserimento delle clausole del contratto tipo, in luogo di quelle peggiorative).
Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’eccezione di nullità dell’originario riconoscimento di debito sottoscritto fra le parti il 30.6.2002 sollevata per la prima volta in appello, così introducendo un tema d’indagine del tutto nuovo.
Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto della motivazione addotta sul punto dalla Corte di merito che ha applicato, peraltro, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la nullità (o l’inesistenza) di un contratto possono essere rilevate d’ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 c.c., ove siano in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, nel qual caso il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale nullità del contratto stesso in quanto ostativa all’accoglimento della domanda per difetto di una delle sue condizioni (Cass. n. 16621 del 19/06/2008; Cass. n. 15561 del 11/08/2004; Cass. n. 2637 del 21/02/2003; Cass. n. 2772 del 14/03/1998).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale si ribadisce quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso sottolineandosi che la fattispecie sarebbe regolata dall’art. 94, comma 2, NOIF in quanto con la scrittura privata sottoscritta il 30.6.2002 conteneva non la pattuizione di un premio o modifiche di pattuizioni precedenti bensì un incentivo all’esodo cioè il riconoscimento di un importo che intendeva risarcire il calciatore del pregiudizio che avrebbe subito nel passare ad un club di fascia inferiore con conseguenti minori possibilità di carriera e di visibilità.
Orbene, ritiene il Collegio che le argomentazioni contenute nella memoria non scalfiscono le ragioni esposte nella relazione sopra riportata. Peraltro, va rilevato che il ricorrente non ha neppure trascritto in contenuto della scrittura privata del 30.6.2002 nè precisato dove e quando la stessa sia stata prodotta nel corso del giudizio di merito, ciò in palese violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il contenuto e le conclusioni della riportata relazione sono, dunque, condivisibili e il Collegio ritiene di rigettare il ricorso.
Il diverso esito dei gradi di merito e la particolare natura della materia trattata inducono a compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014
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