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In caso concessione in affitto di un’intera azienda, della non conformità agli standards di sicurezza dei singoli macchinari ne risponde il datore di lavoro e non il produttore o l’installatore dell’impianto.

Il caso. Con sentenza del 21/12/2010 il Tribunale di Udine condannava il Sig. ***, legale rappresentante della *** s.r.l. alla pena di € 6.000,00 d’ammenda, quale colpevole del reato di cui all’art. 91, in relazione all’art. 6 comma 2 del d.lgs n. 626/94, per aver concesso in noleggio alla *** s.r.l. macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Avverso detta sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di legge sulla configurabilità del reato evidenziando che:

  1. nel caso in specie era stato posto in essere un affitto dell’intera azienda e non un mero noleggio di singoli macchinari;
  2. la condotta di noleggio dei macchinari è definita in modo specifico dagli art. 23 e 72 del d. lgs. n. 81/2008, mentre le condotte non conformi a tali disposizioni sono sanzionate in via amministrativa dall’art. 87, comma 7, del medesimo decreto;
  3. la previsione del citato art. 23 disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori;
  4. il l.r.p.t. denunciava altresì la violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 cost., dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione e per violazione del diritto dell’imputato di conoscere esattamente il fatto di cui è chiamato a rispondere e, la mancata concessione del termine a difesa a seguito del mutamento della contestazione.

La Corte di Cassazione Penale, sez. III, con sentenza n. 19416 del 22/05/12, ritenendo fondato il ricorso in quanto il reato contestato non è configurabile per mancanza dell’elemento soggettivo, ha annullato la predetta statuizione del Giudice di prime cure.

L’art. 23 del d.lgs. n. 81/2008, infatti, vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e si pone in rapporto di continuità normativa con l’art. 6 del d.lgs n. 626/1994, il quale

poneva l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione, rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza, previsti nella legislazione vigente e, vietava la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d’impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

Orbene, posto l’accento su quanto sopra, risulta evidente che l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione, visto che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle succitate norme, trattandosi, infatti, nel caso de qua di concessione in affitto di un’intera azienda e non di mero noleggio di singoli macchinari e attrezzi.

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente

Dott. TERESI Alfredo – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo – Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine in data 21.12.2010 che l’ha condannato alla pena di Euro 6.020 d’ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 91, in relazione all’art. 6, comma 2;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il P.M. nella persona del PG, dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza 21 dicembre 2010 il Tribunale di Udine condannava T.M. alla pena di Euro 6.000 d’ammenda quale colpevole del reato di cui all’art. 91 in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2 oggi previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 57 e 23 per avere, quale legale rappresentante della Diva s.r.l., concesso in noleggio alla Divina s.r.l. macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Il tribunale riteneva accertato che i macchinari noleggiati nel contesto di un contratto d’affitto d’azienda stipulato in data 13 aprile 2007 erano datati nel tempo; avevano caratteristiche non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla legge difettando di comandi di blocco o di doppi comandi oppure di strumenti di protezione rispetto al corpo dell’operatore.

Riteneva, altresì, sussistere continuità normativa tra le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2 e art. 91 e quelle di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 23 e 57 e riteneva infondata l’interpretazione della difesa secondo cui le condotte collegate all’affitto d’azienda non rientrerebbero tra quelle penalmente sanzionate.

2 – Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato stante che:

– la condotta tenuta non è consistita nel noleggio di macchinari, ma nell’affitto dell’intera azienda;

– la condotta di noleggio dei macchinari è definita in modo specifico dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 23 e 72, mentre le condotte non conformi a tali disposizioni sono sanzionate in via amministrativa dall’art. 87, comma 7, del medesimo decreto;

– la previsione del citato art. 23 disciplina gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori.

Denunciava anche violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 111 Cost., dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di contestazione e per violazione del diritto dell’imputato di conoscere esattamente il fatto di cui è chiamato a rispondere sussistendo vizio evidente rispetto ai principi fissati dalla Corte Europea con la sentenza 11 dicembre 2007, sezione 2, Drassich contro Italia in causa 25575/04 e con quelli accolti dalla Cassazione (nelle sentenze della sezione 6 n. 45807/2008 e n. 36323/2009).

Altro profilo d’illegittimità sussisteva con riferimento alla mancata concessione del termine a difesa a seguito del mutamento della contestazione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

3 – Il ricorso è fondato perchè il reato contestato non è configurabile per mancanza dell’elemento soggettivo.

Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6 poneva l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori e agli installatori al momento delle scelte progettuali e tecniche di dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella legislazione vigente e vietava (al comma 2) la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e d’impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, che si pone in rapporto di continuità normativa con la suddetta disposizione, avente titolo “Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”, vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, mentre l’art. 57 del più recente decreto sanziona le violazioni dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

Nella specie è stata contestata la concessione in noleggio di macchinari non rispondenti ai requisiti di sicurezza, ma, all’evidenza, l’ipotesi criminosa non si attaglia alla condotta descritta nell’imputazione stante che l’imputato non rientra nel novero dei soggetti indicati nelle suddette norme.

Si è trattato, infatti, della concessione in affitto di un’intera azienda e, quindi, non sussiste l’ipotizzato noleggio di singoli attrezzi (un trapano, una pressa, una foratrice e una fresa).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

 

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