Il cd. voto di lista, come noto, costituisce uno dei metodi di tutela delle minoranze in seno alle società.
Si tratta di una clausola contenuta nei patti parasociali ovvero nello statuto che di fatto consente anche ai soci di minoranza di poter essere rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione (CDA).
Voto di lista e criteri di calcolo
Il voto di lista, tuttavia, non è un monolite, bensì può presentarsi sotto diverse sfumature, a seconda di come viene predisposta la relativa clausola.
Il Tribunale di Genova (RG 7792/2017), in particolare, si è occupato di analizzare i criteri di calcolo che devono essere utilizzati nell’interpretazione di questo tipo di clausole.
Prima di arrivare al dictum del Giudice, però, appare opportuno riportare i principali punti di questa clausola nel caso sottoposto al suo giudizio:
- ciascun socio, rappresentante almeno il 10% delle azioni aventi il diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ha diritto a presentare una lista
- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori previsto per l’intero CDA
- ogni socio avente diritto al voto può votare una sola lista
nonché i relativi criteri di calcolo:
- il numero complessivo dei voti ottenuti da ciascuna lista deve essere diviso per ciascun numero progressivo assegnato ai candidati inseriti nella medesima lista (es. se il numero complessivo di voti della lista A è pari a 15, il candidato numero 1 ottiene 15 voti, il candidato numero 2 7,5 voti e così via sino all’ultimo candidato)
- i quozienti ottenuti devono essere assegnati ai candidati delle rispettive liste, nell’ordine in esse previsto, così da predisporre un’unica graduatoria decrescente ed eleggere chi ha ottenuto i punteggi più elevati
Voto di lista e sommatoria dei quozienti
Nel caso di specie, tuttavia, si era verificato che la delibera relativa alla graduatoria finale aveva portato ad una composizione del Consiglio di Amministrazione in cui la maggioranza degli eletti, pari ai 4/5, era costituita dai candidati indicati nelle liste di minoranza.
Come è stato possibile?
Sul punto è necessario premettere che la società in questione (una S.p.A. non quotata) era di fatto composta da due centri di interesse: il primo costituito dal socio di maggioranza, il quale aveva presentato la propria lista (lista A) ed il secondo costituito da tre soci di minoranza, i quali avevano presentato le liste B, C e D, composte in parte dai medesimi nominativi.
Inoltre, la graduatoria finale è stata costituita sommando i quozienti dei candidati presenti nelle liste B, C e D, facendo sì che i candidati “in quota” minoranza riuscissero a scavalcare quelli della lista A.
Voto di lista e divieto sommatoria quozienti
Investito della questione, il Tribunale di Genova ha avuto modo di precisare che il criterio della sommatoria dei quozienti è vietato in quanto, così facendo
non solo si elimina il principio delle liste concorrenti ma, andando contro il principio di democrazia interna, si falsa la stessa volontà di chi quelle liste ha presentato, in quanto il quoziente realizzato da ogni candidato all’interno di liste diverse dipende dalla posizione di questi nella lista presentata.
Il Tribunale, in sostanza, ha applicato alla clausola del voto di lista il sistema matematico cd. D’Hondt che, nel caso di specie, esclude di fatto la presenza di candidati in liste contrapposte.
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Avv. Daniele Costa
KBL Law
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