Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio “boom” delle start-up innovative. Ma sorge spontanea una domanda: cosa accade alla scadenza del termine di applicabilità del regime speciale sulle start-up?
Come tutti gli “startupper” sanno, con il D.L. 179/2012 è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della “start-up innovativa”. Si tratta di un importante intervento normativo volto a “tentare” di agevolare la creazione di nuove imprese nei settori delle nuove tecnologie o ad alto livello di innovazione.
Per questa ragione, la normativa sulle start-up ha previsto alcuni “benefici” alle società di capitali (soprattutto, le s.r.l. e le s.r.l.s.) in possesso di determinati requisiti.
Il regime speciale, tuttavia, non è eterno!
Ce lo dice direttamente lo stesso D.L. 179/2012, art. 31 comma 4., “una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione”.
A questo punto, sorge una seconda domanda: come avviene, materialmente, la cancellazione?
A fare chiarezza, in materia, è intervenuto lo stesso Ministro dello Sviluppo Economico, con il recente parere 21 marzo 2016, n. 79330.
Nel parere, sostanzialmente, è stato chiarito che:
La cancellazione dal registro speciale viene disposta automaticamente con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese;
Può essere inviata una preventiva “notifica di cortesia” all’impresa a mezzo PEC
La start-up può opporsi alla cancellazione e chiedere l’intervento del Giudice del Registro?
Piccola premessa: il Giudice del Registro è un giudice delegato dal presidente del Tribunale del capoluogo di provincia in cui si trova la CCIAA. La sua funzione è di vigilare sulla corretta tenuta del registro delle imprese. Può essere destinatario di ricorsi degli interessati (es. per ottenere una iscrizione omessa dalla camera di commercio).
Nel caso di specie, il Ministro ha, però, chiarito che le start-up non possono opporsi al provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese, neanche ricorrendo al Giudice del Registro.
Si tratta, in sintesi, di un provvedimento dovuto al ricorrere del presupposto di legge (la decorrenza del termine quadriennale).
Il Ministro ha, infine, evidenziato che, ricorrendone i presupposti, la start-up potrà “convertirsi” in una PMI innovativa, ossia la nuova figura di impresa prevista dal recentissimo D.L. n. 3/2015.
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