I tirocini formativi e di orientamento (meglio conosciuti come stage) sono stati oggetto di un’importante revisione con l’art. 11 del D.L. 138/2011, come convertito dalla L. 148/2011, che ha avuto immediate ripercussioni specialmente con riferimento a quelli offerti dalle imprese.
Prima di esaminare l’impatto delle nuove modifiche normative, ci sembra opportuno ripercorrere brevemente le finalità dell’istituto.
I tirocini sono stati introdotti con l’obiettivo di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di coloro i quali hanno già adempiuto ai propri obblighi formativi attraverso un’esperienza professionale in un ente pubblico o un’azienda privata.
Con il tempo si sono diffuse numerose tipologie di tirocini:
a) i cd. tirocini non curriculari, finalizzati ad “accompagnare” i giovani diplomati o laureati al mondo del lavoro;
b) i tirocini curriculari, finalizzati a consentire agli studenti iscritti a corsi di studio e di formazione (es. un master) di completare il proprio percorso formativo attraverso un’esperienza lavorativa. I suddetti tirocini possono essere stipulati solo da …;
c) i tirocini per lavoratori svantaggiati, diretti a categorie specifiche di soggetti quali persone disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali etc (cfr. art. 11, comma 2, L. 12 marzo 1999, n. 68);
d) tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro, attivati direttamente da Regioni e Province a favore di inoccupati e disoccupati;
e) tirocini di integrazione, finalizzati a facilitare l’integrazione dei cittadini extracomunitari (nel caso di cittadini regolarmente soggiornanti in Italia si applicherà direttamente la normativa regionale o, in assenza il D.M. 142/1998;
Ciò premesso, dobbiamo rilevare che il tirocinio è stato utilizzato soprattutto nella variante “non curricolare” in quanto consentiva alle imprese di impiegare lo “stagista” limitando al minimo i costi di gestione (lo stage, infatti, non si configura come rapporto di lavoro e non prevede né l’obbligo di retribuzione né quello di assunzione finale del tirocinante). Ciò ha dato luogo ai ben noti abusi che la riforma del 2011 ha inteso eliminare.
Va, infatti, preliminarmente osservato che l’art. 11 del D.L. 138/2011 si applica esclusivamente ai tirocini non curricolari (come chiarito dalla circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro), disponendo, nel rispetto della competenza legislativa regionale, un quadro uniforme di tutele minime essenziali.
Ciò premesso, per i tirocini formativi e di orientamento non curricolari stipulati successivamente al 13 agosto 2011, troverà applicazione l’art. 11 del citato Decreto Legge secondo cui:
a) i suddetti tirocini possono essere promossi esclusivamente dai soggetti (cd. enti promotori) in possesso dei requisiti previsti a livello regionale (e, nelle more, continuerà ad applicarsi l’art. 2 comma 1 del D.M. 142/1998);
b) il tirocinio non curriculare può essere stipulato, quale soggetto ospitante da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, sulla base di una convenzione con l’ente promotore, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal D.M. 142/1998 (un tirocinante per soggetti che occupano fino a 5 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, fino a due tirocinanti per soggetti che occupano dai 6 ai 19 dipendenti a tempo indeterminato, mentre i soggetti che occupano più di 20 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti pari al 10% del numero complessivo dei dipendenti);
c) i tirocinanti devono essere esclusivamente i diplomati e i laureati entro e non oltre i dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio (si discute se la previsione si applichi anche agli studenti che abbiano conseguito il diploma di “master”)
d) lo stage non può avere una durata superiore a sei mesi (incluse eventuali proroghe)
Infine, ricordiamo che, sulla base della circolare n. 24 del 2011 del Ministero del Lavoro, il personale ispettivo è tenuto a verificare la conformità dello stage con le rilevanti previsioni normative sia nazionali sia regionali con la possibilità di irrogare sanzioni in caso di irregolarità.