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In caso di sinistro stradale, una delle peggiori conseguenze che ne derivano è, in molti casi, l’impossibilità di utilizzare il veicolo (ad es., per recarsi a lavoro ecc.). Al riguardo è stata elaborata la nozione di danno “da fermo tecnico” proprio per cercare di “quantificare” tali conseguenze nell’ambito di un giudizio civile.

Si pone tuttavia un problema: quando va risarcito il danno da fermo tecnico?

Nel corso degli anni si sono sviluppati due orientamenti:

  • Secondo una tesi, il danno da fermo tecnico andrebbe risarcito ipso iure in tutti i casi di sinistro (vedi Cass.Civ. n. 6907/2012). Per approfondimento – vi invitiamo a leggere un nostro precedente contributo sull’argomento:

    Quando deve essere risarcito il danno da fermo tecnico?

  • Secondo un diverso e più restrittivo orientamento, il danno da fermo tecnico può essere risarcito solo se adeguatamente provato (es. Cass. Civ., 124/2016).

Ma come si può provare il “danno da fermo tecnico”?

Secondo la sentenza n. 124/2016 della Corte di Cassazione, quanto meno, dovrebbe essere dimostrata:

  1. L’ammontare delle spese sostenute per procurarsi un mezzo sostitutivo;
  2. La perdita subita per aver dovuto, a causa del sinistro, rinunciare ai proventi derivanti dall’uso del mezzo.

Facciamo qualche esempio pratico:

  • Il Sig. Mario Rossi è un tassista. Ricava, circa, € 2.000,00 al mese attraverso l’uso del taxi. Ipotizziamo un fermo tecnico di 30 giorni. In un eventuale giudizio, si potrà dimostrare il danno subito, rilevando il decremento del fatturato e/o dei redditi conseguiti;

  • La Sig.ra Marina Verdi deve accompagnare tutti i giorni il figlio a scuola e non può utilizzare i mezzi pubblici. A causa dell’indisponibilità del veicolo, ha noleggiato una utilitaria per 30 giorni, a fronte di un corrispettivo di ipotetici 900 €. Anche in questo caso, si rientra nell’ipotesi prevista dalla Cassazione;

  • Il Sig. Daniele Bianchi, a causa di un incidente stradale, non ha potuto utilizzare per un mese il proprio autoveicolo. Tuttavia, utilizzando la vettura dei propri genitori, non si è preoccupato di reperire un veicolo sostitutivo. Di conseguenza, in tale caso, sarà estremamente difficile poter richiedere in giudizio il risarcimento del danno da fermo tecnico, mancando ogni forma di prova.

L’immagine del post è stata realizzata da PublicDomainPictures, rilasciata con licenza cc.

 

 

 

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