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Pubblichiamo la sentenza n. 4482 del 5 marzo 2015. Il commento è consultabile qui.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14149/2008 proposto da:

SO.DI.AL. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso l’avvocato RUBERTI Raffaela, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DELIRIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO GESTIONI COMMERCIALI 2001 – GE.COM. s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 01/04/2008; n. 1990/08 R.G.A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso (se manca la cartolina di ricevimento: inammissibile).

Svolgimento del processo

Sodial s.r.l. in liquidazione, premesso di avere stipulato con Gecom 2001 s.r.l. il 3/12/2003 contratto di cessione dell’azienda commerciale sita in (OMISSIS), con pattuizione della clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento anche di una sola delle dieci rate annuali previste per il pagamento; che a ragione del mancato pagamento della rata scaduta il 31/1/07, aveva comunicato a mezzo racc. 5/4/07 di volersi avvalere di detta clausola; che Gecom, convenendo sull’avvenuta risoluzione, aveva restituito l’azienda il 7/5/07; che intervenuto il fallimento, il curatore aveva apposto i sigilli e ingiunto la consegna delle chiavi, chiedeva L. Fall., ex art. 93, la restituzione di detta azienda e, in subordine, con espressa riserva di impugnazione, l’ammissione al passivo in via chirografaria per la somma di Euro 162.680,00, pari alle sette rate annuali non pagate.

Il G.D., con decreto comunicato il 31/10/07, respingeva la rivendica ed ammetteva al passivo per la somma richiesta.

Il Tribunale di Cagliari, con decreto comunicato il 18/4/08, ha respinto l’opposizione di Sodial, rilevando che, attesa la contestazione della Curatela, per di più terza rispetto al fallito, del contenuto della busta raccomandata con l’asserita dichiarazione della parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, era onere della ricorrente provare specificamente il contenuto della busta; che era inammissibile l’interpello del curatore riguardante le vicende contrattuali del fallito, non potendo il primo disporre del diritto, e che era inammissibile la prova per testi articolata in modo generico e per inciso.

Avverso detto decreto ricorre Sodial s.r.l. in liquidazione, sulla base di un solo motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo, la Social si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 e 1335 c.c., sostenendo la genericità ed inidoneità a superare la presunzione di cui all’art. 1335 c.c., della contestazione della Curatela, che si è limitata a rilevare che non risultava con certezza che la comunicazione del 5/4/2007 fosse pervenuta prima del fallimento e che non era certo il contenuto della busta.

2.1.- Il motivo è infondato.

Va infatti nella specie resa applicazione del principio affermato nella pronuncia 24031/2006, secondo cui, nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico (e che si tratti di busta è indicato in sentenza con accertamento di fatto incontestato), ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l’invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto).

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto; non si da pronuncia sulle spese, non essendosi costituto il Fallimento.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015

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