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Il diritto soggettivo del lavoratore alla riassunzione entro il termine di sei mesi in caso di licenziamento per riduzione, trasformazione o cessazione di attivita’ o di lavoro

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Il datore di lavoro che, dopo il licenziamento di un proprio prestatore ingiustamente allontanato, ne abbia assunti altri entro il termine annuale previsto dall’art. 15 della l. 29 aprile 1949, n. 264, ledendo il suo diritto al reimpiego, è tenuto a risarcirlo a meno che non fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta motivandola con la necessità di una diversa professionalità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1157 del 21 gennaio 2014.

Il caso. La lavoratrice Caia, dipendente stagionale nel 1993 di un albergo gestito da Alfa s.r.l, alla ripresa dell’attività lavorativa per l’anno 1994 non veniva riassunta, a differenza di tutti gli altri dipendenti in servizio nella precedente stagione. Caia ricorreva così innanzi al Giudice del Lavoro chiedendo la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per mancata riassunzione.

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda.

Proponeva impugnazione il datore di lavoro ma la Corte rigettava l’appello, ritenendo ingiustificata la mancata riassunzione.

La quaestio. La lavoratrice ha diritto ad essere risarcita per la mancata riassunzione?

In diritto. L’art. 15 della l. 29.04.49 n. 264 così dispone: “I  lavoratori  licenziati  da un’azienda per riduzione di personale hanno  la  precedenza  nella  riassunzione presso la medesima azienda entro un anno” (oggi sei mesi per effetto della modifica apportata all’art. 15, comma 6, dall’art. 6 comma 4 del D.lgs del 19 dicembre 2002, n. 297 (in G.U. 15/01/2003, n.11). – (il termine deve inoltre riferirsi alla stipulazione dei relativi contratti).

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale menzionato articolo spiega i suoi effetti nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, e trova altresì applicazione per tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (Cass. 02/08/04 n. 13363 e 08/02/00 n. 1410).

Pertanto, avendo la norma carattere generale, il datore di lavoro che assuma, in luogo di quelli licenziati, lavoratori diversi, entro il termine annuale (oggi sei mesi), può sottrarsi all’obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità peculiari da acquisire all’azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti (Cass. 05/10/02 n. 14293).

La decisione. La Corte di Cassazione, appurato che la Corte di Appello non si era discostata dai predetti principi giuridici, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse alla sentenza impugnata.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso 29618-2011 proposto da:

 

C. H. S.R.L. _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato GUGLIOTTA CAROLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta delega in atti; – ricorrente –

contro

C.S. _______, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SCARCELLA ANTONIO, giusta delega in atti; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 1490/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 07/12/2010 R.G.N. 1919/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

1.- C.S., premesso di essere stata dipendente stagionale di un albergo gestito da C. H. s.r.l. nell’anno 1993 e di non essere stata riassunta alla ripresa dell’attività il 15.03.94, chiedeva al giudice del lavoro di Messina la condanna di detto datore al risarcimento del danno per la mancata riassunzione per il periodo tra la data della ripresa ed il 31.07.94, in cui aveva trovato altra occupazione.

2.- Accolta la domanda e proposta impugnazione da C. H., la Corte d’appello di Messina con sentenza del 7.12.10 rigettava l’appello, ritenendo ingiustificata la mancata riassunzione, atteso che il datore aveva riassunto tutti i dipendenti in servizio nella precedente stagione, salvo la C., la quale pure aveva diritto al reimpiego entro il termine annuale previsto dalla L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15.

3.- Propone ricorso per cassazione C. H. Risponde con controricorso e memoria C.

Motivazione

4.- C. H. deduce due motivi di ricorso:

4.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, per la quale i lavoratori licenziati per riduzione di personale hanno la precedenza per la riassunzione presso l’azienda entro un anno. Tale disposizione è rivolta esclusivamente agli organi del collocamento e non anche ai datori di lavoro, i quali non possono procedere all’assunzione diretta, ma debbono obbligatoriamente chiedere l’avviamento per categoria e qualifica, avendo il solo obbligo di dichiarare il nominativo dei lavoratori licenziati nell’anno precedente per riduzione di personale. Pertanto, non essendo contestato che C. avesse presentato la richiesta all’ufficio di collocamento, il mancato avviamento doveva ascriversi ad omissione dell’ufficio in questione e non a responsabilità del datore di lavoro.

4.2.- Con il secondo ed il terzo motivo, parte ricorrente ripropone sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., della carenza di motivazione e dell’omesso esame la tesi (dedotta anche in secondo grado) sostenuta nel motivo che precede.

5.- Procedendo all’esame dei tre motivi in unico contesto, deve rilevarsi che il giudice di merito ha rilevato in fatto che l’attività esercitata da C. H. s.r.l. aveva carattere stagionale e che il datore il 15.03.94, alla ripresa dell’attività, non aveva riassunto, assieme agli altri dipendenti stagionali, la C. La norma regolatrice di tale fattispecie è stata individuata dallo stesso giudice nella disposizione della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, per la quale “i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno” (u.c.). Tale inquadramento normativo, non risultando la C. rientrante in categorie di lavoratori assistite da leggi specificamente mirate, deve ritenersi corretto in quanto riferito a disposizione legislativa di carattere generale.

6.- Circa il contenuto di detta disposizione, ratione temporis vigente alla data del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la L. n. 264 del 1949, art. 15 non solo spiega effetti anche nei rapporti tra lavoratore e impresa, attribuendo al primo un diritto soggettivo alla riassunzione, ma anche, sulla base di un’interpretazione estensiva, trova applicazione a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (Cass. 2.08.04 n. 13363 e 8.02.00 n. 1410). In particolare la stessa giurisprudenza ha ritenuto che il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi (in luogo di quelli licenziati) entro il suddetto termine annuale (riferito alla stipulazione di relativi contratti) può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento, ex art. 1218 c.c., ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all’azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti (Cass. 5.10.02 n. 14293).

7.- Essendosi la Corte d’appello attenuta a tali principi, le censure mosse alla sentenza impugnata sono da ritenere infondate ed il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate, seguono la soccombenza. I compensi professionali vanno liquidati in Euro 2.500 sulla base del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, tab. A- Avvocati, con riferimento alle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione, decisione) ed allo scaglione del valore indeterminabile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100 (cento) per esborsi ed in Euro 2.500 (duemilacinquecento) per compensi, oltre Iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

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