Dal 1° febbraio 2014 è entrato in vigore l’art. 4 comma 2 del DL n. 167/1990, modificato dalla recente L. 97/2013, che obbliga le banche e gli altri intermediari ad effettuare una ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero alle persone fisiche.
Sarà onere del contribuente dimostrare che le somme ricevute dall’estero non hanno natura “reddituale” (es. restituzione di spese effettuate, restituzione caparre ecc.)
Soggetti coinvolti: Ai sensi dell’art. 4 comma 1° la ritenuta “automatica” coinvolgerà le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Esclusioni: Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 2013/151663, il meccanismo de quo non riguarderà le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.
La “controdichiarazione” del contribuente: Con il cit. provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente può “sottrarsi” al prelievo automatico presentando alla propria banca una dichiarazione (in forma libera) ove attesti che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.
L’autocertificazione preventiva: Si prevede espressamente la possibilità che l’autocertificazione sia resa in via “preventiva”, con riferimento, quindi, a tutti i flussi futuri che saranno accreditati presso la medesima banca.
Il rimborso: In alternativa alla richiesta alla banca (che, però, porterà semplicemente la medesima a “scomputare” l’importo restituito dai versamenti successivi), il contribuente potrà presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui è stata operata la ritenuta (art. 38 del D.P.R. 602/1973).
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La normativa: Dispone, infatti, l’art. 4 comma 2° che “I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all’articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l’aliquota del 20 per cento e a titolo d’acconto, per i redditi di capitale indicati nell’articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l’imposta sostitutiva è applicata sull’intero importo del flusso messo in pagamento.”
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