L’art.29 del D.L. 179/2012 ha introdotto una disciplina di favore relativa agli investimenti nel capitale sociale di nuove realtà imprenditoriali, riservata alle società che rispettano i requisiti previsti dall’art.25 per la qualifica di start-up innovativa.
Nella Relazione illustrativa al decreto viene precisato che gli strumenti e gli istituti introdotti dalla normativa per aumentare la capacità di attrazione di capitali ed incentivare gli investimenti nelle nuove realtà imprenditoriali, prendono spunto dalle misure introdotte dal governo britannico nel 1995, infatti, da quel momento, seppure con alcune limitazioni, i contribuenti britannici hanno la possibilità di investire in determinati prodotti mobiliari, beneficiando di alcune agevolazioni fiscali per il costo sostenuto per l’investimento.
Viene, inoltre, specificato e chiarito come sia prevista, a copertura delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti, una quota delle risorse previste dall’articolo 32 del decreto legislativo n.28 del 2011 in favore di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica .
Prima di esaminare la disciplina, sembra opportuno differenziare due particolari ambiti: l’investimento effettuato da persone fisiche e l’investimento effettuato da persone giuridiche.
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A) La detrazione Irpef
Il comma 1 dell’art.29 così dispone: “Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative”.
I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono i soggetti passivi Irpef, ovvero sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. I primi sono assoggettati ad imposizione anche per i redditi prodotti all’estero, i secondi sono assoggettati a tassazione in Italia limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
I requisiti dell’investimento richiesti per l’applicazione della disciplina di favore sono di tipo quantitativo e temporale: “l’investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni”.
B) La deduzione Ires
L’art.29, comma 4, così dispone: “Per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società , diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative”.
La differenza con la disciplina prevista per le persone fisiche che investono nelle start-up è che, mentre per queste ultime è prevista una detrazione d’imposta (ovvero una riduzione dell’imposta lorda del 19% dell’investimento effettuato) nel caso in cui sia una persona giuridica ad investire nella start-up innovativa è prevista una deduzione Ires, ovvero una riduzione della base imponibile, tale per cui una deduzione del 20% sulla base imponibile Ires equivale ad un risparmio d’imposta del 5,5% .
Il comma 5 dell’art.29, al pari della disciplina per le persone fisiche con riferimento alla detrazione Irpef, prevede che: “L’investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni”.
Perciò dall’investimento massimo di 1.800.000 € in una start up innovativa effettuato da una società assoggettata all’imposta delle persone giuridiche, scaturisce una deduzione a titolo Ires di 360.000 € per ciascun periodo d’imposta, ovvero un risparmio netto d’imposta di 99.000 €.
Per evitare distorsioni ed un’agevolazione indebita, il legislatore ha voluto precisare nel comma 6 dell’art.29 che: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell’agevolazione prevista dai commi 4 e 5”.
La ratio della norma viene chiarita nella Relazione illustrativa al decreto: le start up innovative “possono essere solo destinatarie di fondi per i quali altri contribuenti invocano l’agevolazione ma non possono esse stesse beneficiare dell’agevolazione quali società investitrici”, mentre l’esclusione del beneficio per gli organismi di investimento collettivo del risparmio risponde alla necessità di evitare una doppia agevolazione fiscale, in quanto la stessa è già prevista per le società o le persone fisiche che investono indirettamente in start-up innovative tramite tali organismi.
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