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Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320)”.

Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11335/13.

Il caso riguardava un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, a cui non era stato allegato il relativo verbale.

Il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per la tardiva impugnazione dell’atto.

I Giudici di legittimità, tuttavia, hanno ribadito come la mancata produzione del provvedimento impugnato determini un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa solo provvisoria e sanabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE – 2

Ordinanza 21 gennaio – 13 maggio 2013, n. 11335

(Presidente Settimj – Relatore Giusti)

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 novembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazione del codice della strada emessa dalla Prefettura di Roma a seguito di verbale redatto dalla Polizia municipale di Roma, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa, in limine litis, in data 12 luglio 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da S.Z., in quanto depositato tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Giudice di pace, utilizzando un modulo prestampato, ha rilevato che il ricorso era stato depositato il 10 maggio 2011, mentre la sanzione opposta era stata notificata il giorno.

Per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace la Z. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ottobre 2011 all’Avvocatura generale dello Stato e l’11 ottobre 2011 al Comune di Roma, sulla base di due motivi.

La Prefettura ha resistito con controricorso, mentre il Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è fondato.

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI-2, 12 luglio 2011, n. 15320).

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Considerato che, quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, si rileva che esse sono infondate;

che, infatti, contrariamente a quanto prospettato in fatto dalla Prefettura controricorrente, il ricorso è stato notificato anche al Comune di Roma in data 11 ottobre 2011;

che, d’altra parte, correttamente il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Roma, perché l’opposizione è stata promossa contro l’ordinanza-ingiunzione emessa da questa autorità amministrativa;

che a tale riguardo va ricordato che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, legittimata passiva, a norma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, cui rinvia l’art. 205 del codice della strada, è l’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto (Cass., Sez. I, 25 gennaio 2005, n. 1502);

che, infine, il ricorso contiene la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazione relativa al ritiro dell’ordinanza-ingiunzione a seguito di invio della raccomandata ex art. 140 cod. proc. Civ.;

che, sul merito del ricorso per cassazione, il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa va quindi rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

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