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Secondo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 37379, depositata il 13 settembre 2013, deve ritenersi illecita l’assunzione di personale docente, all’interno di un Istituto scolastico privato, mediante un contratto a progetto.

 

Tale prospettazione costituisce, per il caso di specie, una violazione dell’articolo 1 comma 4 della legge 62/2000 regolatrice della parità scolastica e sul diritto di studio e di istruzione.

La Suprema Corte, nella decisione de quo, ha riconosciuto come “schiaccianti” le prove fornite dalle relazioni presentate dall’Ispettorato del lavoro, sulle quali il Tribunale di Teramo aveva di fatto condannato il Sig. X, in qualità di legale rappresentante dell’Istituto scolastico Z, al risarcimento dei danni pari ad € 25.000 per la violazione dell’articolo 1 della suindicata legge.

Infatti, dalla relazione ivi depositata dall’Ispettorato del lavoro di Teramo, era emerso chiaramente che il legale rappresentante dell’Istituto scolastico si era avvalso della collaborazione di diverse società cooperative le quali, in qualità di somministratrici di lavoro, proponevano la sottoscrizione ai propri “membri” di un contratto di collaborazione a progetto, per poi essere successivamente “assunte” dall’Istituto scolastico di cui sopra.

Così facendo, l’Istituto Z poteva assumere le docenti attraverso la cooperativa e, contemporaneamente, poteva avvalersi del contratto di lavoro a progetto da queste sottoscritto con la cooperativa, godendo di costi ed oneri decisamente minori rispetto ad una contrattazione individuale.

In realtà, dalle risultanze emerse nella relazione suindicata, era emerso che i docenti ricevevano dei veri e propri incarichi di lavoro dall’Istituto scolastico, con annessa retribuzione da quest’ultimo, il quale, in conseguenza di ciò, eludeva l’obbligo di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 1 comma 4 lettera h della legge 62 del 2000.

Sulla base di tali motivazioni, la Cassazione ha quindi riconosciuto la sussistenza della violazione della suindicata disposizione legislativa, rinviando al Tribunale di Teramo per i provvedimenti del caso.

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