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La vicenda di cui si è occupata la Suprema Corte, con la sentenza n. 2034/12, riguarda un caso di trattamento illecito di dati sensibili (relativi allo stato di salute) di un lavoratore.

L.R. N. era infatti affetto da una patologia a suo avviso ricollegabile ad una causa di servizio, così che aveva presentato la relativa domanda di riconoscimento.

Purtroppo, il Comitato di verifica esprimeva parere negativo. Con successiva determinazione la responsabile area direzionale del Comune di A. negava quindi il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e riportava nell’atto amministrativo diagnosi, cause, natura ed effetti della medesima, disponendone la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

N. decideva quindi di adire il Tribunale competente al fine di richiedere il risarcimento danni non patrimoniali arrecato dall’illecito trattamento dei dati sensibili.

La Corte accoglieva le richieste dell’istante, ritenendo provato che la pubblicazione della determinazione amministrativa era avvenuta in modo tale per cui chiunque avrebbe potuto leggerne la motivazione e quindi apprendere le informazioni sulla salute del soggetto interessato, per cui condannava i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in complessivi 16.000,00 Euro.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto illecita la condotta tenuta dalla Pubblica Amministrazione, confermando quindi il dictum.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, vi è stata la violazione di alcuni principi cardine del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03): il principio della pertinenza e della non eccedenza di cui all’articolo 11 del suddetto decreto legislativo, dato che le stesse motivazioni dell’atto si sarebbero potute egualmente esprimere adottando una modalità di notificazione tale da non renderne possibile la lettura da parte di chiunque.

Gli Ermellini, conseguentemente, hanno ribadito la sussistenza, nella fattispecie de qua, del danno non patrimoniale, tenuto conto “del disagio e dell’imbarazzo conseguenti alla diffusione dei dati stessi ed anche della preoccupazione derivante in capo all’interessato dal non sapere quali e quante persone avevano in realtà conosciuto la sua situazione di salute”.

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