Dark Light

Lo ha stabilito la Corte Suprema del Canada il 19 Ottobre 2011 nel caso Wayne Crookes and West Coast Title Search Ltd.

La vicenda de qua traeva origina dalle doglianze di Crookes secondo cui la controparte lo avrebbe diffamato avendo reso disponibili sul proprio sito internet collegamenti ipertestuali a pagine web di terzi contenenti materiale diffamatorio.

La questione controversa concerneva il difficile connubio tra libertà di espressione in rete e tutela della reputazione altrui.

In particolare, ci si è domandati se la semplice pubblicazione di un cd. link a un materiale memorizzato su un sito internet differente potesse concretare un’ipotesi di diffamazione. La Corte, sul punto, ha escluso che la condotta del convenuto integrasse l’ipotesi della diffamazione.

Interessante è, al riguardo, analizzare le conclusioni del Giudice Abella.

Nella motivazione, infatti, si legge che attribuire in capo ai fornitori di contenuti online una responsabilità civile non solo per i contenuti diffamatori da essi direttamente pubblicati, ma anche per i contenuti pubblicati da terzi ai quali venga effettuato un semplice collegamento ipertestuale potrebbe costituire un serio vulnus alla libertà di espressione ed alla democrazia.

In secondo luogo, il Giudice ha posto l’accento sulla natura stessa dei link diretti che, per l’appunto, sono assimilabili più a dei riferimenti bibliografici che a delle pubblicazioni vere e proprie.

In altre parole, la tesi della Corte è nel senso di escludere la sussistenza dell’illecito diffamatorio in tutti i casi in cui il fornitore di contenuti si sia limitato a inserire un link diretto a un contenuto presente su di un altro sito, atteso che tale operazione non potrebbe essere equiparata ad una pubblicazione.

Viceversa, verrebbe integrata l’ipotesi della diffamazione laddove il fornitore non si limitasse a inserire il link ma procedesse, altresì, a riprodurre parzialmente o integralmente il messaggio diffamatorio in questione.

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