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Il caso in questione ha ad oggetto il possesso di sostanze stupefacenti per fini promiscui, cioè in parte per uso personale, in parte ai fini di spaccio.

Nei gradi di merito l’imputato veniva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.00 di multa, oltre pene accessorie per detenzione illecita ai fini di spaccio, senza il riconoscimento di alcuna attenuante.

La difesa portava il caso in Cassazione, ritenendo invece applicabile l’attenuante di cui all’art. 73 V comma d.p.r. 309/90, essendo il fatto di lieve entità, nonché le attenuanti generiche.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento (n. 46299/12) ha riconosciuto che “…i giudici di seconde cure hanno incentrato la motivazione sull’appartenenza all’imputato di tutta la sostanza stupefacente, non solo quella trovata all’interno dell’abitazione ma anche quella rinvenuta nel tubo della gronda, benché l’imputato, nell’atto di appello, abbia ammesso tale circostanza, negata inizialmente nel giudizio di primo grado, limitandosi a sostenere che solo parte del quantitativo rinvenuto era destinato allo spaccio, mentre altra parte era detenuta per uso personale, essendo egli consumatore abituale di stupefacente, che traeva dallo spaccio i proventi per l’acquisto delle proprie dosi. Da tale assunto difensivo discende lo specifico motivo di appello volto al riconoscimento dell’attenuante di cui al comma quinto art. 73 d.p.r. 309/90, già richiesta nel giudizio di primo grado, sul presupposto della destinazione allo spaccio di una parte sola dello stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità.

Orbene, a fronte di tale specifica deduzione, la sentenza impugnata ha omesso di fornire una risposta; manca difatti nel corpo della sentenza la benché minima argomentazione in ordine a tale motivo di appello.

Alla stessa conclusione si deve pervenire con riguardo al secondo motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di appello sul quale la sentenza impugnata non si è pronunciata, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il riferimento, sganciato dall’esame del motivo di appello, a precedenti penali dell’imputato”.

I Giudici del rinvio, pertanto, dovranno procedere a fornire una motivazione in ordine all’applicabilità o meno, nel caso di specie, delle attenuanti generiche e di quella specifica prevista dal V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 12 luglio – 28 novembre 2012, n. 46299

(Presidente Squassoni – Relatore Savino)

Ritenuto in fatto

C.M. proponeva, per il tramite del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 4.3.08 a conferma della sentenza del Tribunale di Bologna, con la quale il C. era stato dichiarato colpevole del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di gr 29.25 di cocaina (con principio attivo al 21.2 % pari a gr. 6.21), quantitativo suddiviso in sei involucri contenenti complessivamente gr 5.07 custoditi all’interno del suo appartamento e un involucro di gr 24.93 custodito all’esterno dell’appartamento nel cortile condominiale, nel tubo della grondaia, e di gr. 37,68 di eroina (con principio attivo al 19,82% pari a gr 7.47), quantitativo suddiviso in nove involucri contenente contenenti complessivamente gr. 19.10, custoditi all’interno del suo appartamento e un involucro di gr 29.27 custodito all’esterno dell’appartamento nel cortile condominiale, nel tubo della grondaia, e condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 30.00 di multa, oltre pene accessorie.

Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, a seguito di perquisizione effettuata nell’abitazione del C., furono rinvenuti, all’interno dell’appartamento, 5 confezioni di cocaina del peso di gr 5, confezionate con cellophane gialla e riposte all’interno di una busta più grande gialla, 8 confezioni di eroina del peso di gr 19 confezionate con cellophane viola e riposte in una busta più grande sempre di colore viola, inoltre una busta di cellophane gialla ritagliata a cerchi in più punti e una busta di cellophane viola anch’essa ritagliata in più punti a cerchi e ancora una candela, un rotolo di carta stagnola e due rotoli di nastro isolante di colore nero. All’esterno dell’abitazione, nella grondaia, vennero rinvenuti tre grossi involucri, ricoperti di nastro isolante di colore nero, di carta stagnola e di carta. Uno dei rotoli di nastro isolante trovato nell’abitazione aveva la stessa larghezza lo stesso colore ed era dello stesso tipo di quello usato per predisporre il pacco all’esterno. Nei tre involucri trovati nella grondaia, inseriti nel pacco più grande fermato col nastro isolante, vi erano, oltre ad una bilancina di precisione, un involucro di cellophane giallo contenente gr 25 lordi di cocaina, altro involucro di cellophane di colore viola contenente gr 30 lordi di eroina.

Con il presente ricorso la difesa del C. deduce i seguenti motivi:

1- violazione ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett B), in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 73 V comma d.p.r. 309/90.

2- erronea applicazione della legge penale e mancanza ed illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 co I lett B) ed E), in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

La censura del ricorrente involge l’esistenza di un adeguato apparato argomentativo della sentenza in relazione alle deduzioni difensive concernenti la sussumibilità della condotta nell’ipotesi attenuata prevista dal comma quinto art. 73 d.p.r. 309/90.

Lamenta la difesa del ricorrente che la corte territoriale ha omesso di considerare che solo una parte dello stupefacente sequestrato era destinato allo spaccio; difatti, essendo il C. un consumatore abituale, deteneva lo stupefacente in parte per uso personale e in parte per cederlo a terzi, in modo da ricavare dallo spaccio le dosi occorrenti per il suo bisogno personale. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte per pervenire alla qualificazione giuridica del reato nella più grave ipotesi di cui al primo comma dell’art. 73 cit. d.p.r., non ha tenuto correttamente conto, ad avviso della difesa, dei dati acquisiti al compendio probatorio, omettendo peraltro di argomentare sulle caratteristiche del tutto rudimentali e prive di organizzazione dell’attività di spaccio posta in essere dal C., tale da poter essere ritenuta di modesta offensività e dunque meritevole del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73 co V dpr 309/90.

La censura, oltreché ammissibile, in quanto riconducibile al motivo di ricorso di cui all’art. 606 primo comma lett E) c.p.p., è fondata.

E difatti i giudici di seconde cure hanno incentrato la motivazione sull’appartenenza all’imputato di tutta la sostanza stupefacente, non solo quella trovata all’interno dell’abitazione ma anche quella rinvenuta nel tubo della gronda, benché l’imputato, nell’atto di appello, abbia ammesso tale circostanza, negata inizialmente nel giudizio di primo grado, limitandosi a sostenere che solo parte del quantitativo rinvenuto era destinato allo spaccio, mentre altra parte era detenuta per uso personale, essendo egli consumatore abituale di stupefacente, che traeva dallo spaccio i proventi per l’acquisto delle proprie dosi. Da tale assunto difensivo discende lo specifico motivo di appello volto al riconoscimento dell’attenuante di cui al comma quinto art. 73 d.p.r. 309/90, già richiesta nel giudizio di primo grado, sul presupposto della destinazione allo spaccio di una parte sola dello stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità.

Orbene, a fronte di tale specifica deduzione, la sentenza impugnata ha omesso di fornire una risposta; manca difatti nel corpo della sentenza la benché minima argomentazione in ordine a tale motivo di appello.

Alla stessa conclusione si deve pervenire con riguardo al secondo motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di appello sul quale la sentenza impugnata non si è pronunciata, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine il riferimento, sganciato dall’esame del motivo di appello, a precedenti penali dell’imputato. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna la quale dovrà motivare in ordine alla eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’at. 73 comma V d.p.r. 309/90 e delle attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla con rinvio davanti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente all’applicabilità dell’attenuante prevista dall’art. 73 comma quinto d.p.r. 309/90 e delle attenuanti generiche.

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