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La tragedia che ha colpito la nave Concordia alcuni giorni fa pone una serie di problemi e questioni da un punto di vista giuridico: i passeggeri hanno diritto al risarcimento danni? Se si, quali voci di danno possono essere risarcite? Contro chi devono rivolgersi?

La risposta al primo quesito è ovvia e per certi versi scontata: tutti i passeggeri hanno diritto ad ottenere un risarcimento per i danni subiti in seguito all’evento in questione.

Da un punto di vista giuridico si tratta di un classico esempio di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.. Più nello specifico, ci troviamo di fronte ad una serie di contratti aventi ad oggetto un pacchetto turistico, normativamente disciplinati dal cd. Codice del Turismo recentemente approvato.

Per rispondere al secondo quesito è necessario distinguere due voci di danno: patrimoniale e non patrimoniale.

Per ciò che concerne la prima categoria, i passeggeri hanno ovviamente diritto al rimborso del biglietto pagato, nonché al risarcimento delle somme spese per il rientro nelle proprie città. Inoltre, essi hanno anche diritto al risarcimento per i bagagli e gli oggetti smarriti.

Rientrano, invece, nella seconda categoria, il cd. “danno morale”, risarcibile quando sia stato commesso un reato o vi sia la violazione di un diritto costituzionale e il cd. “danno da vacanza rovinata”, voce di danno che ha la funzione di ristorare il consumatore per l’occasione di svago e di relax persa.

Tutti i passeggeri hanno diritto al risarcimento di queste voci di danno. Discorso a parte, ovviamente, va fatto in relazione a chi sia rimasto ferito a causa del naufragio della nave o sia, purtroppo, deceduto.

Coloro i quali abbiano subito lesioni avranno altresì diritto al risarcimento per i danni fisici subiti, secondo le apposite tabelle predisposte dai Tribunali. In sintesi tali tabelle prevedono tre voci: invalidità permanente, invalidità/inabilità temporanea assoluta e invalidità/inabilità temporanea parziale.

Per le vittime, invece, saranno gli eredi a poter agire, anche qui secondo gli importi tabellari. In casi come questi, inoltre, appare astrattamente risarcibile anche il cd. “danno catastrofale”, determinato dalla immane sofferenza provata da chi attendeva lucidamente la morte.

E’ però necessario sottolineare che per la quantificazione del risarcimento riguardante sia i passeggeri feriti sia quelli deceduti, la normativa italiana deve essere coordinata con la convenzioni internazionali di cui è parte l’Italia e l’Unione Europea.

Per quanto riguarda, invece, l’ultimo quesito, cioè contro chi si debba agire, le richieste devono essere inviate a Costa Crociere, che poi le girerà alla propria Compagnia/e di assicurazione.

É bene precisare che le richieste devono essere inviate, ai sensi dell’art. 49 del Codice del Turismo, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

La dottrina e la giurisprudenza ritengono, nonostante non vi sia uniformità di giudizi sul punto, che tale termine sia di decadenza, anche se la notorietà e la gravita dell’evento de quo, nonché le conseguenze di tipo psicologico cui sono andati incontro i passeggeri, potrebbero far propendere, in sede giudiziale, verso un’interpretazione meno rigida del dettato normativo.

In conclusione, è difficile quantificare l’ammontare dei risarcimenti dovuti, anche perchè alcune voci di danno, come noto, sono liquidate in maniera equitativa, senza alcun parametro vincolante di riferimento.

Ad ogni modo, le prime stime fatte (10.000,00 – 20.000,00 Euro per i passeggeri che non abbiano subito lesioni) appaiono verosimili, tenendo conto almeno della restituzione del costo della crociera, dei costi sostenuti per tornare a casa, del danno morale e del danno da vacanza rovinata.

Daniele Costa

Paul Bodenham

Vedi anche: Class action da vacanza rovinata

L’immagine del post è stata realizzata da Snufkin, rilasciata con licenza cc.

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