Lo ha stabilito la Cassazione Penale con la sentenza n. 912/2012, depositata il 13 Gennaio.
Il caso concerneva un contribuente che aveva dedotto le spese per consumo di carburante attraverso alcune schede carburante che, alla luce dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle, erano risultate false.
In particolare, era balzato agli occhi che sulla base della documentazione del contribuente, l’autovettura avrebbe avuto una percorrenza media di soli 1,73 Km/l, laddove la casa costruttrice dichiarava percorrenze medie di oltre 15 Km/l.
Inoltre, era emerso che i gestori degli impianti presso i quali erano stati effettuati i rifornimenti avevano disconosciuto le firme di convalida presenti sulle schede carburanti contestate, e che le suddette schede riportavano date che coincidevano con giorni in cui gli impianti di distribuzione, privi di erogatori self-service, erano stati chiusi.
Di conseguenza, gli Ermellini hanno confermato la sussistenza del delitto in questione che, come è noto, si realizza quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Ne è derivata, inoltre, l’esclusione della configurabilità dell’ipotesi residuale del (meno grave) delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, vista l’oggettiva e accertata inesistenza delle operazioni documentate.