Il Supremo Collegio, investito della questione relativa all’obbligo scolastico, interviene con una pronuncia (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4710 del 5.12.2012) che conferma la responsabilità del genitore che non si adopera per l’adempimento dell’obbligo suddetto nonostante il rifiuto opposto dal figlio minore.
Il fatto.
Il Giudice di Pace di Trebisacce, aveva assolto dall’accusa ex art. 731 c.p.1 due genitori che, nonostante l’impegno profuso per far si che i figli frequentassero la scuola, si erano dovuti misurare con il rifiuto incondizionato dei figli.
La sentenza viene impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.
Il diritto.
E’ orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità penale del genitore obbligato.
Nel caso di specie non era emerso, peraltro, un rifiuto categorico dei minori, ne’ che i genitori si fossero effettivamente adoperati per consentire la frequenza scolastica dei minori medesimi.
L’obbligo scolastico, un tempo noto come “coscrizione scolastica” fu istituito nel 1859 (legge Casati) e prevedeva l’obbligo di frequenza della scuola fino alla seconda classe.
Il primo innalzamento si ebbe nel 1877 (legge Coppino) da due a tre anni con previsione di sanzione per i non ottemperanti.
La ratio di una tale previsione era ed è, ancora oggi, chiarissima.
Nell’Italia post-unitaria l’obbligo scolastico era considerato uno degli strumenti di emancipazione di un paese con altissimo tasso di analfabetismo.
In pochi anni dalla introduzione della scuola dell’obbligo, il tasso di analfabetismo scese drasticamente.
Per allineare l’Italia alle grandi potenze occorreva che le giovani generazioni imparassero a leggere, scrivere e a far di conto.
Il passare del tempo e l’avvicendarsi di una serie infinita di riforme scolastiche, hanno visto via via innalzarsi il periodo di obbligatorietà della scuola, attualmente fissato a 16 anni.
Legge Casati | 1859 | Gratuità e obbligatorietà della scuole pubbliche elementari del grado inferiore. La legge è estesa gradualmente alle nuove annessioni dello Stato unitario | Il tasso di analfabetismo scende dal 78% del 1861 al 74% nel 1866 |
Legge Coppino | 1877 | Obbligo scolastico fino a 9 anni di età | Nel 1881 il tasso scende al 62% |
Legge Orlando | 1904 | Obbligo scolastico fino a 12 anni d’età | Il tasso scende al 56% |
Legge Credaro | 1911 | La legge dà un forte impulso al processo di scolarizzazione e stabilisce il passaggio allo Stato di gran parte delle scuole elementari | Il tasso di analfabetismo scende dal 37% del 1911 al 27,3% del 1921 |
Riforma Gentile | 1923 | Il tasso di analfabetismo scende nel 1931 al 21% | |
Legge n. 1859 | 1962 | La legge istituisce la scuola media unica, che diventa gratuita e obbligatoria per tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni | Nel 1961 il tasso scende all’8,3% |
Legge n. 9 | 1999 | Obbligo scolastico innalzato a 15 anni | |
Legge n. 53 | 2003 | La legge istituisce il principio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino ai 18 anni d’età | Nel 2001 il tasso di analfabetismo scende dal 2,1 del 1991 all’1,2% |
D. Lgs. attuativo della legge 53 | 2004 | Avvio progressivo dell’innalzamento dell’obbligo scolastico a 18 anni |
Nel caso sottoposto alla attenzione della Corte di Cassazione, il Collegio cassando la sentenza del GdP che aveva assolto i genitori dall’accusa ex art. 731 c.p., afferma che può essere esclusa la responsabilità degli obbligati ( vale a dire degli esercenti la patria potestà sui minori) solo quando emergano elementi che rendano obiettivamente inattuabile l’obbligo di istruzione, come ad esempio:
– la mancanza assoluta di scuole o di insegnanti;
– lo stato di salute dell’alunno;
– la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentano l’utilizzo di mezzi privati;
– il rifiuto volontario, categorico ed assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali.
Considerato dunque
1) la mancata prova dell’effettivo impegno profuso dai genitori affinchè i figli frequentassero la scuola dell’obbligo;
2) la non sussistenza delle condizioni che avrebbero giustificato una deroga al suddetto obbligo, la Corte annullando la sentenza del GdP, ha rinviato la causa dinanzi lo stesso Giudicante per un nuovo esame della questione alla luce dei principi di diritto enunciati.
1 art. 731 c.p. Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori. – chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, di impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino ad euro 30.