Dark Light

Il caso. La società M. S.r.l. intimava al Sig. S.F. il licenziamento disciplinare per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del suo superiore, di carattere discriminatorio, in quanto di sesso femminile.

Dal dibattimento risultava che non vi erano mai stati altri episodi del genere tra i due e che la frase era stata pronunciata “in un contesto non di contrapposizione tra la R. e il S. e che era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso ed infine la stessa frase non era stata direttamente rivolta alla R. che distava circa 15 metri (secondo un teste anche di più)”.

La decisione. Il quesito sottoposto ai giudici di legittimità era quindi se un semplice episodio di intemperanza verbale potesse fondare un ingiunzione di licenziamento disciplinare.

La Suprema Corte ha ritenuto di dare risposta negativa, condividendo le conclusioni della Corte territoriale sul punto: “…la condotta tenuta dal S., pur spiacevole ed inopportuna, soprattutto perchè tenuta nei confronti di una donna, non sia di tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti, considerato che si era trattato di una mera intemperanza verbale, immediatamente cessata e non seguita da comportamenti scorretti di altra natura, inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro che ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo”.

Tale soluzione è inoltre apparsa conforme alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di riferimento, secondo cui il recesso è ammissibile solo se il diverbio è seguito dal ricorso a “vie di fatto, nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale”, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 22 giugno 2012, n. 10426

Svolgimento del processo

S.F. impugnava avanti il Tribunale di Chieti il licenziamento disciplinare intimatogli il 21.10.2005 da parte della datrice di lavoro S.R.L. M.; si costituiva la società che allegava la legittimità del recesso, stante la gravità dei fatti contestati. Il Tribunale di Chieti con sentenza del 18.3.2009 annullava il detto licenziamento ed ordinava l'immediata reintegrazione del S. nel posto di lavoro, con condanna della M. al pagamento delle mensilità di retribuzione dal recesso all'effettiva reintegra.

Sull'appello della M. la Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 18.5.2010 lo accoglieva parzialmente stabilendo la detrazione dall'entità del risarcimento del danno dovuto dell'aliunde perceptum. La Corte territoriale richiamava la contestazione disciplinare dell'11.8.2005 con la quale si addebitava al S. di aver pronunciato la frase riportata nella detta contestazione ritenuta dalla datrice di lavoro gravemente ingiuriosa nei confronti della sig.ra R.M., superiore gerarchico e collega di lavoro del S., tale da compromettere l'immagine professionale di quest'ultima mettendola anche in ridicolo. La Corte territoriale rilevava però, alla stregua delle risultanze istruttorie, che la frase era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione tra la R. e il S. ed era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso e la stessa frase non era stata direttamente rivolta alla R., che distava circa 15 metri (secondo un teste anche di più). Infine era emerso che, prima del fatto di cui è processo, non vi erano stati altri episodi di contrapposizione tra i due. La Corte osservava che la contrattazione collettiva prevede come sanzione il recesso solo nel caso in cui il diverbio litigioso sia seguito dal ricorso a “vie di fatto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale” e che, anche se la tipizzazione di matrice collettiva non esclude che al fatto fosse attribuita comunque una diversa gravità, la previsione voluta dalle parti sociali costituiva una indicazione importante circa l'idoneità di sanzioni non espulsive per comportamenti che comunque non avessero raggiunto una certa soglia di intolleranza ed aggressività. Pertanto, in conclusione, la Corte territoriale riteneva che la condotta ascritta al S., pur spiacevole ed inopportuna, soprattutto perchè tenuta nei confronti di una donna, non integrasse una tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti, considerato che si era trattato di una mera intemperanza verbale, immediatamente cessata e non seguita da comportamenti scorretti di altra natura, inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro, condotta che ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo. La Corte territoriale, per le medesime ragioni, riteneva l'impossibilità di una conversione del tipo di licenziamento da recesso per giusta causa a recesso per giustificato motivo soggettivo in quanto non sussisteva neppure il “notevole inadempimento” addotto dalla società appellante, mentre veniva accolto il motivo, come già detto, circa la dovuta detrazione dell'aliunde perceptum dall'entità delle retribuzioni dovute a titolo di risarcimento del danno.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Mag.ma srl con tre motivi; resiste il S. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. (in correlazione allo specifico contenuto delittuoso dell'infrazione contestata), nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. L'espressione utilizzata dall'intimato e rivolta alla dott.ssa R. era gravemente ingiuriosa, intimidatoria ed era stata rivolta ad un superiore gerarchico che era stato deriso ed apostrofato; inoltre la condotta era ancor più grave se si consider

a che la R. era una donna e che la frase contestata aveva un particolare carattere irriverente e discriminatorio, proprio sotto questo profilo.

L'intimato si era reso gravemente inadempiente proprio in relazione agli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro.

Il motivo appare infondato. Posto che non è controverso che la frase contestata sia stata pronunciata, la Corte territoriale ha attentamente valutato il contesto in cui la stessa risulta essere stata pronunciata; come già accennato, alla stregua delle risultanze istruttorie, è emerso che la frase era stata pronunciata in un contesto non di contrapposizione tra la R. e il S. e che era stata preceduta da affermazioni di ordine scherzoso ed infine la stessa frase non era stata direttamente rivolta alla R. che distava circa 15 metri (secondo un teste anche di più); prima del fatto di cui è processo non vi erano stati altri episodi tra i due.

La Corte ha poi esaminato le disposizioni della contrattazione collettiva che prevede come sanzione il recesso solo se il diverbio litigioso è seguito dal ricorso a “vie di fatto, nel recinto dello stabilimento e che rechi grave pregiudizio alla vita aziendale”.

Anche se la tipizzazione di matrice collettiva non esclude che al fatto possa essere attribuita comunque una diversa gravità in considerazione delle modalità in cui è avvenuto essa costituisce una indicazione importante circa l'idoneità sanzionatoria di misure non espulsive per comportamenti che comunque non abbiano raggiunto una soglia importante di intolleranza ed aggressività. Pertanto la Corte territoriale ha ritenuto come già ricordato nello storico della litio che la condotta tenuta dal S., pur spiacevole ed inopportuna, soprattutto perchè tenuta nei confronti di una donna, non sia di tale gravità da poter compromettere il rapporto fiduciario tra le parti, considerato che si era trattato di una mera intemperanza verbale, immediatamente cessata e non seguita da comportamenti scorretti di altra natura, inidonea a dimostrare una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro che ben poteva essere sanzionata con una misura non a carattere espulsivo.

Ora la motivazione appare congrua e logicamente coerente e supportata da precisi ed univoci riferimenti alla risultanze processuali che hanno consentito di ridimensionare la gravità dei fatti e di circoscrivere l'episodio che, sia pur censurabile, non dimostra la volontà dell'intimato di sottrarsi alla disciplina aziendale o di insubordinarsi, essendo rimasto nei limiti di una (pur certamente stigmatizzabile) intemperanza verbale. Le censure, oltre che generiche e non supportate da richiami puntuali alle risultanze processuali, appaiono di merito, come tali inammissibili in questa sede.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 5 dell'art. 244 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si era indebitamente valorizzata la deposizione del teste “amico” del ricorrente Si., che aveva qualificato la frase come una mera battuta, mentre si trattava di una grave aggressione verbale ad un superiore gerarchico.

Il motivo appare infondato in quanto muove censure di mero fatto alla sentenza impugnata, senza neppure offrire una ricostruzione puntuale nè delle dichiarazioni rese dal teste Si. che si assume “compiacente” nei confronti del S., nè di quanto complessivamente emerso dall'istruttoria espletata. L'allegazione per cui si tratterebbe di un “amico” del S. non è comprovata in alcun modo, nè si offrono argomenti ulteriori che possano portare a dubitare dell'attendibilità del detto teste che, peraltro, circa la distanza tra il S. e la R. al momento in cui fu pronunciata la frase contestata, emerge dalla sentenza impugnata aver reso dichiarazioni meno favorevoli al S. rispetto a quelle rese da altro testimone (C.), di cui non si parla nel motivo. Come già ricordato sul punto della ricostruzione del contesto in cui avvenne il fatto la sentenza appare molto attentamente motivata con specifici riferimenti alle risultanze istruttorie, mentre le censure mosse nel motivo sono assolutamente generiche e di merito.

Con il terzo motivo si allega la violazione dell'art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3 nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5. L'inadempimento era di estrema gravità e tale da minare il rapporto fiduciario tra le parti. Andavano considerati anche i precedenti disciplinari del S. e comunque si trattava di un grave inadempimento tale da giustificare quanto meno il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Il motivo appare infondato per quanto detto supra, la Corte territoriale ha già ampiamente valutato il comportamento tenuto dal S. riconducendo l'episodio nei limiti di una mera intemperanza verbale, nè preceduta, nè seguita da ulteriori episodi, certamente inidonea ad integrare un'ipotesi di “grave inadempimento”. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di mero fatto e tendono ad una rivalutazione della prova inammissibile in questa sede. Circa il mancato esame dei precedenti disciplinari da un lato non è stata contestata alcuna recidiva al S., dall'altro lato parte ricorrente non ha documentato nel motivo se e come la questione sia stata sottoposta come motivo di gravame all'attenzione del Giudice di appello (che non tratta affatto la questione, nè la menziona tra i motivi di appello), contravvenendo pertanto al principio di autosufficienza del ricorso in cassazione.

Si deve quindi rigettare il proposto appello. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40 per esborsi, nonchè per onorari di avvocato in Euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore dell'antistatario avv. XXX.

zp8497586rq
Related Posts
AVVOCATO,

CERCHI SENTENZE SU CASI ANALOGHI AL TUO?

CASSAZIONE.NET 4.0 L'EVOLUZIONE DELLO STUDIO LEGALE
PROVA GRATIS
close-link
Avvocato, vuole gestire tutta la sua professione con un'App?....
PROVA  ORA GRATIS
close-image