È annullabile per dolo la vendita di un'autovettura il cui contachilometri sia stato manomesso e il venditore, benché a conoscenza della manomissione, non abbia informato l'acquirente potendo il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consistere tanto nell'ingannare la controparte con notizie false, con parole o con fatti (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Lo ha stabilito la Cassazione Sez. Civile, con la sentenza nr. 1480 del 2012, del 2 febbraio 2012.
Il caso: La vicenda de qua traeva origine dall'acquisto di un'autovettura “usata” con un chilometraggio di 25.000 km. Successivamente, tuttavia, i compratori si resero conto che il contachilometri era stato manomesso (in realtà la percorrenza era di ben oltre 60.000 km) e, di conseguenza, agirono per l'annullamento del contratto di compravendita dell'autovettura per dolo del venditore.
La questione: Il cd. dolo del venditore è regolato dall'art. 1439 c.c., secondo cui, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità il dolo può manifestarsi sia in forma di “dolo commissivo”, quando la controparte viene ingannata con notizie false, parole o fatti; sia in forma di “dolo omissivo” laddove si nascondano alla conoscenza dell'interlocutore fatti o circostanze decisive con il silenzio o la reticenza.
Il punto fondamentale resta di quello di bilanciare le due posizioni in gioco. Da un lato, infatti, occorre tutelare l'interesse del contraente leso dalla condotta “reticente” del proprio interlocutore, dall'altro, invece, è necessario scongiurare il rischio che si finisca, così, per privare di qualsivoglia conseguenza sfavorevole la condotta di chi colpevolmente attenda dalla controparte delle informazioni che avrebbe, in realtà, dovuto procacciarsi attivamente, anche alla luce del dovere di comportarsi secondo di buona fede nelle trattative ai sensi dell'art. 1337 c.c.
In questo senso, si comprende appieno l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dolo che vizia la volontà e causa l'annullamento del contratto può consistere nel
La soluzione: La S.C., nel caso di specie, ritiene sussistenti tutti i requisiti integranti la fattispecie del dolo omissivo. In particolare, rileva che il venditore, avendo, a sua volta, acquistato l'auto da un autonoleggio avrebbe dovuto dubitare della limitata percorrenza del mezzo ed, in quanto officina per autoveicoli, ben avrebbe dovuto e potuto un attento controllo dello stato di manutenzione dell'autovettura stessa. Di conseguenza, si censura la violazione dell'art. 1337 c.c e dell'art. 1439 c.c., con conseguente annullamento del contratto, integrando la condotta del venditore una forma di reticenza o silenzio tale da determinare il consenso dell'aggirato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14197-2006 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato MORRONE VITTORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCI ROBERTO;
– ricorrente –
contro
Z.E. (OMISSIS), FLLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE & C SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VLE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell'avvocato LUCANTONI MARTA, rappresentati e difesi dall'avvocato TASSELLI GIANCARLO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1175/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2012 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato LUCANTONI Marta, con delega depositata in udienza dell'Avvocato TASSELLI Gianfranco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
L'officina Fratelli Melando ed Z.E., quale socio della stessa officina, con atto di citazione del 17 febbraio del 2003, proponevano appello avverso la sentenza n. 1402 del 2003 con la quale, il Tribunale di Ravenna, accogliendo la domanda di S., annullava il contratto di compravendita intercorso tra S. e l'officina fratelli Melandri, avente ad oggetto un'autovettura usata Opel Astra, per il prezzo di lire 25.000.000, oltre il valore del veicolo dato in permuta dall'acquirente.
S.G. aveva chiesto al Tribunale di Ravenna (intervenuto in sostituzione del Pretore, in conseguenza della soppressione della Pretura) l'annullamento del contratto di compravendita di cui si dice per dolo del venditore.
Si costituivano l'Officina fratelli Melandri ed Z.E., eccependo di non aver mai taciuto o mentito sulla provenienza dell'auto, di aver consegnato l'originale della carta di circolazione pochi giorni dopo l'acquisto; negavano di avere manomesso il contachilometri e che il veicolo era stato venduto in ottimo stato d'uso e al pr
ezzo suggerito dalle riviste specializzate. Chiedevano che la domanda venisse rigettata e, in via riconvenzionale, che il S. fosse condannato al risarcimento danni per lite temeraria.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1175 del 2005, accoglieva l'appello e riformava totalmente la sentenza del Tribunale di Ravenna.
Secondo la Corte bolognese, il concreto svolgimento dei fatti (consegna dopo pochi giorni dell'acquisto dell'originale carta di circolazione da cui risultava l'identità del precedente proprietario, che il S., molti mesi dopo l'acquisto del veicolo, si limitò a contestare l'esistenza dell'alterazione del contachilometri senza fare alcuna menzione della menzogna dello Z. sull'identità del proprietario del veicolo) escludeva l'esistenza del raggiro. A sua volta, la prova testimoniale e i documenti acquisiti dimostravano che l'alterazione del contachilometri non fosse imputabile ai convenuti. E di più, il S. aveva sottoscritto una dichiarazione nella quale affermava di aver visitato e di aver trovato l'automobile in perfetto ordine e funzionamento e in tutto conforme a quanto convenuto.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna è stata chiesta da S. per due motivi, illustrato da memoria.
La società fratelli Melandri di Berti Clemente e C. sas, e Z. E. hanno resistito con controricorso.
1.- S. denuncia: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1337, 1375 e 1429 c.c.nonchè, omessa e contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo il ricorrente la Corte bolognese non avrebbe correttamente applicato la normativa di cui all'art. 1439 cod. civ. perchè era pacifico che il contachilometri dell'automezzo, oggetto di causa, fosse stato manomesso e il S. fu indotto all'acquisto in virtù di una percorrenza chilometrica indicata di circa 25.000 Km., mentre, in realtà, l'autovettura aveva percorso circa 64.000 Km. In particolare, il ricorrente riferisce che gli odierni resistenti lo avevano dolosamente tratto in inganno cedendogli un'autovettura la cui provenienza era difforme da quella riferita e con una percorrenza nettamente superiore a quella indicata dal contachilometri. E di più, gli attuali resistenti non potevano non sapere della provenienza del veicolo e della manomissione del contachilometri e pertanto, non avrebbero assolto, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., neppure il dovere di informare l'attuale ricorrente delle circostanze a lui disconosciute ma determinanti del suo consenso. b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 1439 cod. civ., nonchè omessa, contraddittoria e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La Corte di Appello di Bologna, secondo il ricorrente, avrebbe stravolto le risultanze processuali che avevano indotto il Giudice di prime cure ad accogliere pienamente la domanda formulata dal S.. In particolare, ritiene il ricorrente, indipendentemente da ogni valutazione delle prove assunte, la Corte bolognese avrebbe omesso di esaminare la documentazione prodotta agli atti: A) non avrebbe tenuto conto che S. ha sempre lamentato l'inganno subito in ordine all'informazione sul precedente proprietario dell'auto, che anzichè essere un privato era un autonoleggio. B) non avrebbe tratto tutte le conseguenze dello svolgimento dei fatti relativi alla manomissione del contachilometri. Specifica il ricorrente che se l'Autoservizi Maggiore acquistò l'autovettura, oggetto di causa, utilizzandola per circa un anno e accumulando una percorrenza di circa 60.000 Km., se successivamente in data 27 febbraio 1996 l'auto fu consegnata al M. che nello stesso giorno la affidò in conto deposito all'Officina Melandri, se il sig. Z. percorse ulteriori 4.000 Km., è chiaro che l'autovettura prima di essere venduta al S. fosse rimasta nella disponibilità di tre soggetti:
Autoservizi Maggiore, sig. M. e sig. Z..
Chi, dunque di questi tre soggetti ha manomesso il contachilometri? Secondo il ricorrente va escluso che il contachilometri possa essere stato manomesso dall'Autoservizi Maggiore perchè, trattandosi di un'impresa di livello nazionale, non fa ricorso a mezzi truffaldini.
Allora quella manomissione può essere stata effettuate o da M. o da Z. o da entrambi in concorso tra loro o, come sembra agevole pensare, gli unici che possono aver manomesso il contachilometri sarebbero il sig. Z. ed i responsabili della società fratelli Melandri. C) Apodittica, altresì sarebbe, secondo il ricorrente, l'affermazione della Corte bolognese, secondo cui il prezzo praticato fosse grosso modo conforme alle quotazioni, all'epoca vigente, per quel modello. Piuttosto, la percorrenza chilometrica, oltre alla qualità del precedente proprietario, sono elementi essenziali nell'acquisto di un'autovettura usata.
1.1.- Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente per l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, considerato che il secondo altro non è che una specificazione del primo, ed, entrambi sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
1.1.a).- A ben vedere, la Corte bolognese, pur avendo accertato che il contachilometri dell'automobile, oggetto di causa, fosse stato alterato e manomesso, ha escluso che, nel caso in esame, quell'alterazione integrasse gli estremi di un raggiro, determinando un vizio della volontà contrattuale dell'acquirente perchè: a) quell'alterazione non era imputabile ai venditori; b) il prezzo praticato, indipendentemente dai chilometri percorsi dall'autovettura, era grosso modo conforme alle quotazioni all'epoca vigente per quel modello. Epperò, la Corte bolognese ha omesso – e avrebbe dovuto farlo – di verificare se il venditore, ammesso pure che non sia stato l'autore dell'alterazione, fosse, comunque, a conoscenza di quella manomissione, posto che il venditore, avendo acquistato l'automobile da un Autonoleggio, avrebbe potuto ragionevolmente dubitare che una società di Autonoleggio quale la Maggiore spa. potesse dimettere un'autovettura dopo un anno con soli 21.000 KM, e considerato pure che il venditore essendo un'autofficina, ragionevolmente, era in grado di effettuare un attento controllo dello stato di manutenzione dell'autovettura stessa.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.