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Colf, Badante o baby sitter. Il lavoro domestico è la prestazione di lavoro finalizzata al funzionamento della vita familiare, disciplinato dalla Legge n. 339/1958 e dalla Convenzione ILO n. 189/2011 “Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici”.

Il lavoro è svolto in modo subordinato e continuativo, a tempo pieno o parziale, presso l’abitazione della datore di lavoro il quale può, eventualmente, concedere la fruizione di vitto ed alloggio.

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Chi ne può usufruire: Tutti ad eccezione del datore di lavoro imprenditore ovvero dal professionista se il lavoro domestico riguarda la cura dell’ufficio o della sede dell’impresa.

Pertanto la prestazione può essere resa a favore di una persona, di un gruppo familiare o di una comunità stabile senza fini di lucro come una comunità religiosa, comunità militare, etc.

Chi sono i lavoratori domestici:

  • camerieri, colf, baby sitter, cuochi, ect;
  • gli autisti, quando la loro prestazione è svolta esclusivamente o prevalentemente al servizio della famiglia;
  • i giardinieri, custodi e portieri di case private al servizio del nucleo familiare;
  • le persone collocate “alla pari”, generalmente studenti, che offrono prestazioni limitate di lavoro domestico in cambio dell’ospitalità;
  • coloro che assistono minori portatori di handicap e svolgono la loro attività fuori dall’ambiente familiare, in ambito scolastico e in collaborazione con l’insegnante di sostegno.

Documentazione richiesta per l’instaurazione del rapporto di lavoro:

  • documento di identità del lavoratore;
  • tessera sanitaria o analogo documento attestante l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie che possono recare pregiudizio sia per il lavoratore che per la famiglia;
  • eventuale documentazione assicurativa e previdenziale;
  • certificato penale e certificato dei carichi penali pendenti che il datore di lavoro esamina e restituisce immediatamente al lavoratore al fine di escludere ogni forma di trattamento di tale categoria speciale di dati personali (normativa privacy);
  • attestati e diploma negli studi conseguiti;
  • attestazione di servizio o referenze per il lavoro prestato presso altri datori di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore sia minorenne è richiesta altresì una dichiarazione rilasciata dei genitori o da chi ne fa le veci, vidimata dal sindaco del comune di residenza con cui si acconsente che il giovane viva presso la famiglia del datore di lavoro.

Comunicazione obbligatoria. entro le precedenti ventiquattr’ore dalla data inizio deve essere comunicato all’INPS l’instaurazione del rapporto di lavoro o attraverso il servizio internet dell’lnps o mediante Contact center integrato lnps lnail (803.164).

Inoltre la comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari dell’lnps attraverso i servizi telematici offerti agli stessi (INPS Circ. n 49/2011; INPS mess. n. 7545/2011).

Tipologie fondamentali di contratto:

  1. Rapporto in regime di convivenza: a tempo pieno di 54 ore settimanali ovvero part time fino a 30 ore settimanali.
  2. Rapporti regime di non convivenza: a tempo pieno di 40 ore settimanali, oppure part-time con orario settimanale concordato tra le parti.

Si ricorda che il contratto deve essere stipulato tra le parti in forma scritta e consiste in una lettera di assunzione che il datore di lavoro consegna al lavoratore, sottoscritta da entrambi.


Avvocato Matteo Moscioni, con studio legale in Viterbo, si occupa prevalentemente di Diritto del Lavoro, Sindacale e Relazioni Industriali.

www.avvocatomatteomoscioni.com

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