La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1493/12 si occupa di un tema molto interessante, il quale ha ricevuto risposte contrastanti negli ultimi anni sia nella giurisprudenza di merito che di legittimità.
La domanda è: se la vittima di un incidente stradale è un immigrato, i parenti hanno diritto al risarcimento dei danni?
Tale quesito può apparire prima facie banale, ma in realtà presenta alcuni profili di criticità a livello normativo.
Sulla scorta di considerazioni di mera giustizia sostanziale, sembrerebbe, infatti, scontato che si debba riconoscere il risarcimento indipendentemente dalla nazionalità della vittima.
Le certezze sul punto, però, si sgretolano se si considera il disposto di cui all’art. 16 delle preleggi: “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
Fino a qualche anno fa, perciò, la Cassazione (cfr. Cass. n. 1681/93) risolveva la quaestio suddetta proprio in base al principio di reciprocità, per cui, in caso di sinistro stradale, lo straniero che voleva adire il tribunale doveva dimostrare che lo Stato cui apparteneva riconosceva, in casi analoghi e senza limitazioni discriminatorie per il cittadino italiano, i diritti civili connessi al risarcimento del danno e all’istituto dell’assicurazione. In caso contrario, egli non aveva diritto al risarcimento.
Da qualche anno, tuttavia, i giudici di legittimità (ved. ad esempio Cass. n. 450/11, ora confermata dalla pronuncia in commento) procedono ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16 prel., ritenendo che il principio di reciprocità valga soltanto nei casi in cui si chieda il risarcimento di diritti non fondamentali.
Pertanto, nel caso in cui vi sia invece la violazione di diritti inviolabili, quali la vita o la salute, tale rigido sistema di preclusione decade, lasciando la possibilità ai danneggiati di ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti, indipendentemente dalla circostanza di essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari.